Convenzione edilizia e costi di esproprio secondo buona fede ed equilibrio sinallagmatico (TAR Puglia n. 239 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione di lottizzazione che accolla ai proprietari consorziati il costo di espropriazione delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica va interpretata, ai sensi degli artt. 1362, 1366 e 1367 cod. civ., secondo buona fede e nel senso che meglio consente la conservazione della disciplina negoziale, rinviando ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio. L’applicazione dei principi civilistici agli accordi sostitutivi di provvedimento è espressamente ammessa dall’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990. La rideterminazione degli importi delle indennità di esproprio intervenuta circa quindici anni dopo la stipula, con effetti abnormi sull’equilibrio negoziale, integra eccessiva onerosità sopravvenuta e non rientra nella normale alea contrattuale. Ne consegue l’illegittimità delle pretese comunali fondate su una lettura della clausola che addossi ai privati tali sopravvenienze.
Il Fatto
I proprietari delle aree del comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. del Comune di Monte Sant’Angelo, aderenti al Consorzio “Il Galluccio II”, hanno impugnato gli atti con i quali il Comune, anche tramite la propria concessionaria della riscossione, ha richiesto il pagamento di consistenti somme fondate sull’art. 9 della convenzione stipulata nel 1999. La clausola prevedeva l’accollo, da parte dei consorziati, del costo di espropriazione delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica di proprietà di soggetti non aderenti al Consorzio.
La pretesa comunale includeva i costi determinati circa quindici anni dopo la sottoscrizione, all’esito dei giudizi di opposizione alle indennità di esproprio. I ricorrenti hanno dedotto l’invalidità originaria della convenzione, l’eccessiva onerosità sopravvenuta e il venir meno della presupposizione. Il Comune e la concessionaria hanno eccepito il difetto di giurisdizione e chiesto il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riunito i tre gravami per connessione soggettiva e oggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., e ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia ha ad oggetto l’interpretazione di una clausola di una convenzione edilizia, cioè l’esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 legge n. 241/1990: ricorre quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.
Nel merito il Tribunale ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza sul medesimo ente locale (sentenze 14 giugno 2023, nn. 884, 886, 887 e 892), già favorevole ai ricorrenti. Le parti avevano adottato consensualmente la regolamentazione urbanistica del comparto, dando vita a un preciso equilibrio negoziale strumentale al disegno urbanistico. Per la quantificazione della prestazione le parti avevano inteso rinviare ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio; diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da nullità per oggetto indeterminato o indeterminabile.
Il Collegio ha richiamato l’interpretazione di buona fede e quella secondo la comune intenzione delle parti, destinata a prevalere sul mero dato testuale. L’applicabilità dei principi del codice civile agli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento deriva dall’espressa previsione dell’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990.
La rideterminazione degli importi complessivi delle indennità di esproprio avrebbe prodotto effetti abnormi sull’equilibrio negoziale voluto dalle parti, traducendosi in un’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Una simile lievitazione non può ragionevolmente ricondursi nella normale alea contrattuale rispetto ai costi ipotizzabili al momento della stipula. Il ricorso è stato quindi accolto nel merito, adottando un’interpretazione dell’art. 9 orientata ai principi di buona fede e di equilibrio del sinallagma. La fondatezza dei motivi è stata accertata alla luce dei precedenti richiamati. Le spese di causa sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto