Carta docente, termine dilatorio e commissario ad acta nell’ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 2748 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, deve essere integralmente decorso prima che possa essere accertata l’inottemperanza dell’amministrazione. L’inerzia serbata oltre tale termine, non contestata nel merito e non accompagnata da alcun pagamento, neppure parziale, integra l’inottemperanza al titolo esecutivo formatosi. Ne consegue l’ordine di provvedere entro un nuovo termine e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero al riconoscimento in favore della ricorrente del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2017/18 e per gli anni dal 2019/20 al 2022/23, nei limiti dei vincoli di legge.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero in via telematica. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento dell’importo complessivo di euro 2.500,00, la nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto il presupposto temporale dell’azione, verificando che il titolo fosse passato in giudicato e ritualmente notificato, e che fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dalla disciplina richiamata.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.

Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum e che l’inerzia integra l’inottemperanza al titolo indicato in epigrafe. Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato.

Il Tribunale ha quindi assegnato all’amministrazione un nuovo termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Al commissario è stato attribuito l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per dare corso al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con obbligo di relazione finale alla Sezione. Il compenso è stato riservato a successiva liquidazione. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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