Parere negativo su sanatoria edilizia in zona vincolata e natura vincolata dell’atto (TAR Sicilia n. 3499 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo reso dalla Soprintendenza sull’istanza di sanatoria edilizia costituisce atto a contenuto vincolato quando l’intervento risulti realizzato in area sottoposta a vincolo di immodificabilità e, dunque, in data successiva all’apposizione del vincolo. In tale ipotesi non opera l’obbligo di contraddittorio procedimentale e l’onere motivazionale si esaurisce nell’indicazione della presupposta area vincolata e del titolo che la individua. La dichiarazione resa dal richiedente in sede di domanda di sanatoria sulla data di ultimazione dei lavori prevale, ai fini del giudizio amministrativo, sulla diversa ricostruzione tecnica depositata in giudizio. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando il potere esercitato è integralmente vincolato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un lotto nel Comune di Lipari, ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 326/2003 per una porzione in ampliamento parzialmente interrata, di ridotte dimensioni, di un edificio in gran parte già assentito in forza di condono. La Soprintendenza competente ha espresso parere negativo con provvedimento del marzo 2021, rilevando che l’opera ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in zona MA2, ed è stata realizzata dopo il decreto assessoriale che ha imposto il vincolo di immodificabilità temporanea; ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dei luoghi.
La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto; il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla violazione del contraddittorio procedimentale, segnatamente degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990. La censura è disattesa: la determinazione di diniego poggia sull’accertamento che l’ampliamento è stato ultimato nel gennaio 2000, dunque dopo l’adozione del decreto assessoriale n. 7720 del 6.10.1995 con cui è stato disposto il vincolo di immodificabilità. Da tale presupposto il Tribunale deduce la natura di atto vincolato del parere negativo, con conseguente superfluità delle garanzie partecipative.
La residua censura di difetto motivazionale è parimenti infondata. Il parere è adeguatamente motivato, risultando dalla stessa domanda di sanatoria che l’intervento è stato realizzato dopo l’apposizione del vincolo di inedificabilità e ricadendo le opere nell’ambito del vigente piano territoriale paesaggistico delle isole Eolie. Il TAR ricostruisce la successione dei titoli di salvaguardia: il vincolo paesistico imposto con D.P.R.S. n. 5098 del 7.09.1966, la previsione di un Piano Territoriale Paesaggistico regionale, il decreto assessoriale n. 7720 del 6.10.1995 — più volte prorogato e recante il divieto totale di edificazione fuori dalle zone urbanistiche A, B e C — e infine il decreto assessoriale n. 5190 del 23.02.2001, recante le norme finali di salvaguardia del nuovo Piano, che ha vietato definitivamente l’attività edilizia nelle zone già individuate.
Il passaggio decisivo attiene alla prova della data di realizzazione. A fronte della dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di presentazione della richiesta di sanatoria, secondo cui i lavori erano stati conclusi nel gennaio 2000, il Collegio ritiene che non assuma rilievo contrario la relazione tecnica depositata successivamente in giudizio. La condotta processuale non può rimediare a una dichiarazione che fonda il presupposto stesso del procedimento di sanatoria.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente, con condanna della ricorrente al relativo pagamento oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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