Livello di tutela 3 legittimo per area di valore archeologico (TAR Sicilia n. 3500 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del livello di tutela 3 nel piano paesaggistico regionale è espressione di apprezzamento discrezionale del pianificatore, sindacabile in sede giudiziale solo per illogicità, incoerenza o incompletezza della valutazione. Il divieto di realizzare nuove costruzioni e infrastrutture si applica anche alle aree classificate come zone A o B dagli strumenti urbanistici, quando il paesaggio locale di riferimento detti prescrizioni specifiche ai sensi del Titolo III delle norme tecniche di attuazione. La deroga di cui all’art. 142, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 non opera quando sull’area preesistano vincolo archeologico e vincolo paesaggistico, prevalendo la tutela rispetto alla destinazione urbanistica. La compressione del diritto di proprietà è giustificata dal contemperamento degli interessi e non integra violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno in Taormina, presenta al Comune il progetto per un parcheggio pubblico e chiede l’esame in conferenza preliminare di servizi. Impugna quindi il decreto assessoriale con cui è stata adottata la proposta di piano paesaggistico dell’ambito 9 della provincia di Messina, che per la zona di interesse prevede il livello di tutela 3 e vieta nuovi insediamenti produttivi, costruzioni e infrastrutture.
Con motivi aggiunti censura il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in sede di conferenza di servizi, sul presupposto che le opere ricadano nel paesaggio locale “4h”. Propone inoltre autonoma impugnazione avverso il medesimo parere. Le cause, riunite per connessione oggettiva e soggettiva, giungono alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’argomento secondo cui il decreto sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 33 e 112 c.p.a., poiché il precedente piano era stato annullato dal giudice amministrativo senza revoca in autotutela. L’annullamento giurisdizionale produce effetti ex lege e non richiede alcuna successiva integrazione dell’esercizio del potere amministrativo. La Regione ha riadottato il piano in conformità alle pronunce caducatorie, riattivando l’intero sviluppo procedimentale, dalla pubblicazione alla fase partecipata: l’iter risulta aderente alla scansione che presiede all’emanazione dell’atto.
Quanto al difetto di motivazione sul livello di tutela 3, il Tribunale rileva che l’area rientra nel paesaggio locale 4 “Taormina”, contesto 4h, connotato da interesse archeologico e compreso nel vincolo paesaggistico ex art. 136. La scelta del pianificatore è coerente con l’esigenza di salvaguardare l’identità paesaggistica e di prevenire squilibri dell’edificato. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente pronuncia T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1239/2019, che ha ritenuto non intrinsecamente contraddittorio l’iter motivazionale del piano.
Il livello di tutela 3 prevale sulla classificazione urbanistica. L’art. 20 delle n.t.a. prevede che le zone A e B comprese nel livello 3 siano soggette al livello 1, ma fa salvo quanto diversamente indicato nei Paesaggi Locali del Titolo III: e proprio l’art. 24, punto 4h detta per il terreno prescrizioni inconciliabili con la realizzazione del parcheggio.
La deroga dell’art. 142, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 per le aree classificate A e B al 1985 non è invocabile. La preesistente dichiarazione di interesse archeologico e il vincolo paesaggistico impedivano di ricomprendere l’area nella deroga. La lettura opposta attribuirebbe alla norma effetto caducatorio dei vincoli preesistenti, in contrasto con l’art. 157 del medesimo decreto. L’estensione del livello 3 è espressione di discrezionalità tecnica non affetta da illogicità, come affermato in T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3626/2020. Analogo rigetto per il parere della Soprintendenza, le cui censure sono analoghe. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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