Atto endo-procedimentale e autorizzazione unica: appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 4515 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole di non assoggettabilità alla VIA costituisce atto endo-procedimentale che si pone rispetto alla successiva autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 in un rapporto di presupposizione-consequenzialità ad effetti solo vizianti, e non caducanti. L’autorizzazione unica si fonda su autonome, ulteriori e più complesse valutazioni istruttorie e non è conseguenza diretta e necessaria del parere, cosicché l’annullamento del primo non travolge automaticamente la seconda. Adottato il titolo autorizzativo finale, che regola in via definitiva e autonoma l’assetto degli interessi, l’impugnazione del parere diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: nessuna utilità pratica l’istante potrebbe trarre dall’eventuale accoglimento. I vizi endo-procedimentali restano deducibili mediante impugnazione del provvedimento finale, sul quale refluiscono in via derivata.
Il Fatto
La società appellante, attiva nella realizzazione di parchi eolici, aveva presentato al Ministero dell’ambiente istanza di VIA per un proprio impianto. Aveva poi impugnato davanti al TAR Basilicata la determina regionale con cui era stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, di non assoggettabilità alla VIA per il progetto eolico di una società concorrente. Secondo la ricorrente, i due progetti della controinteressata — formalmente distinti e ciascuno sotto i 30 MW, ma riconducibili al medesimo soggetto, contigui e con connessione alla stessa stazione — costituivano un unico impianto di potenza superiore alla soglia, con competenza statale.
Il TAR, con sentenza n. 354/2023, aveva respinto il ricorso nel merito, ritenendo i due progetti non collegati. La società ha proposto appello, reiterando le censure su art. 7-bis, comma 2, e allegato II del d.lgs. n. 152/2006, art. 4.1 del d.m. 30 marzo 2015 e art. 2-bis della l.r. Basilicata n. 54/2015.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio è sopravvenuta la autorizzazione unica rilasciata alla controinteressata ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, all’esito di conferenza di servizi conclusasi positivamente. Il Consiglio di Stato rileva che tale provvedimento ha conferito agli interessi il loro assetto definitivo, incidendo sulla permanenza dell’interesse dell’appellante.
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra invalidità derivata e invalidità caducante. Quest’ultima opera solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni di interessi. Nel caso concreto, il procedimento di autorizzazione unica si regge su elementi fattuali e valutativi autonomi e più complessi, il cui esito non era scontato: il rapporto è quindi ad effetto solo viziante. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 6922 del 2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1561 del 2000.
L’autorizzazione unica costituisce l’unico titolo che legittima costruzione ed esercizio dell’impianto. I vizi endo-procedimentali, compresi quelli dedotti avverso il parere di non assoggettabilità, possono farsi valere mediante impugnazione del provvedimento finale, sul quale refluiscono in via derivata.
Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’appello: nessuna utilità pratica l’appellante ricaverebbe dall’accoglimento, restando valida ed efficace l’autorizzazione unica. L’appello è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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