SCIA edilizia inefficace se manca l’autorizzazione agli scarichi (TAR Sicilia n. 1840 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività produce effetti legittimanti solo se corredata della documentazione completa e conforme al modello legale. Ove manchi un presupposto essenziale, come l’autorizzazione agli scarichi, la SCIA è inefficace ex lege e non abilita alcun intervento edilizio. In tal caso il Comune non deve adottare l’ordine motivato di non effettuare l’intervento né un provvedimento in autotutela, ma può limitarsi a un atto meramente ricognitivo dell’inefficacia, sotto forma di archiviazione. La mancanza del presupposto preclude in radice l’applicazione dei termini e delle garanzie previsti dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 19 della legge n. 241/1990. L’invalidità derivata della CILA collegata alla SCIA presupposta inefficace è conseguenza logicamente necessaria.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 13/11/2020 una SCIA alternativa al permesso di costruire per il recupero di un sottotetto, registrata dal Comune al prot. n. 44675 del 16/11/2020. Analoga segnalazione riguardava l’unità immobiliare confinante. In data 13/12/2021 veniva poi depositata una CILA per l’unificazione dei due subalterni, conseguente all’acquisto dell’unità già di altra proprietà.

Dopo uno scambio di note e una richiesta di integrazione, il Comune adottava l’archiviazione delle pratiche, rilevando tra l’altro la mancanza dell’autorizzazione agli scarichi, atto di natura ambientale non autoassentibile. Seguiva il rigetto della SCA, fondato sull’avvenuta archiviazione delle pratiche presupposte. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione dei termini per l’esercizio del potere inibitorio e vizi di motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla relazione del Responsabile dell’Area VI, depositata in giudizio, secondo cui l’autorizzazione agli scarichi allegata alla SCIA consisteva in una pagina bianca, circostanza non emergente dai dati del sistema Urbix, che si limita a dare risposte automatiche sul numero degli allegati. Poiché si tratta di dichiarazione resa da pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, essa è superabile solo con querela di falso, mai proposta.

Da ciò deriva che le SCIA del 16/11/2020 non potevano produrre alcun effetto giuridico, mancando il presupposto essenziale. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la SCIA, pur atto del privato, deve corrispondere al modello legale per produrre effetti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 7 aprile 2021, n. 2799; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 30 aprile 2018, n. 2584). Ove le dichiarazioni siano incomplete o non conformi alla situazione di fatto e di diritto, resta escluso l’effetto legittimante (TAR Campania – Napoli, Sez. VII, sentenza 10 gennaio 2019, n. 143; TAR Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza 18 giugno 2014, n. 1601).

Quanto al termine di trenta giorni dell’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che esso presuppone la riscontrata assenza delle condizioni, ma nel caso concreto il Comune non ha adottato un ordine di non effettuare l’intervento né un atto di autotutela, bensì un provvedimento meramente ricognitivo dell’incapacità ex lege della SCIA di produrre effetti. Coerente con il comma 6-ter dell’art. 19 della legge n. 241/1990, secondo cui la SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile.

La stessa ragione rende inconferente la dedotta violazione degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990: la mancanza dell’autorizzazione precludeva in radice l’applicazione di quelle previsioni, e il Comune non ha esercitato poteri di autotutela. Il difetto di motivazione è escluso, essendo la carenza del presupposto ben evidenziata nel provvedimento. Quanto al secondo motivo, la richiesta di integrazione del 15/06/2021 conferma che l’autorizzazione ancora mancava: la ricorrente non può invocare la semplificazione della SCIA e poi affrancarsi dalla propria autoresponsabilità. La CILA è infine legittimamente rigettata per invalidità derivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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