Mancata realizzazione dell’opificio e revoca dell’assegnazione del lotto P.I.P. (Cons. Stato n. 4516 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione di aree in piano di insediamenti produttivi, la decadenza dall’assegnazione per mancata realizzazione dell’opificio nel termine convenuto è legittima quando l’impresa non provi che la pratica edilizia sia stata effettivamente presentata nelle forme di legge. Ai sensi del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il SUAP è l’unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti relativi alle attività produttive e solo la ricevuta rilasciata dal portale SUAP costituisce titolo autorizzatorio. La ricevuta del diverso sportello dell’edilizia (SUED) non è idonea a dimostrare l’avvio del procedimento unico, né a imputare all’amministrazione comunale il ritardo nella realizzazione dell’insediamento. Il giudizio di appello che confermi l’infondatezza delle doglianze sul punto non incorre in difetto di istruttoria ove l’accertamento sia fondato su documentazione fidefacente acquisita in esito a supplemento istruttorio.
Il Fatto
La società appellante aveva acquistato, nel 2016, un lotto in un piano di insediamenti produttivi con atto di assegnazione e trasferimento, assumendo l’obbligo di realizzare l’opificio entro un termine convenzionale. Dopo una prima comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, l’agenzia delegata dal comune revocava il provvedimento, rimettendo l’impresa nel possesso dell’area e subordinando la revoca alla realizzazione dell’opificio entro il 30 novembre 2022.
Allo scadere del termine, l’agenzia annullava in autotutela la revoca e confermava la risoluzione dell’assegnazione, disponendo la restituzione dell’area al comune. La società impugnava gli atti davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello lamentando, in sostanza, che il ritardo fosse imputabile al comune, che non avrebbe rilasciato l’autorizzazione unica richiesta al SUAP nell’ottobre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il punto decisivo nella nota che l’appellante assumeva essere la comunicazione comunale di avvio del procedimento relativo all’insediamento artigianale. Poiché il comune ne aveva contestato l’esistenza e l’autenticità, la Sezione dispone un supplemento istruttorio, chiedendo copia conforme della documentazione e una relazione di chiarimenti.
L’esito dell’istruttoria smentisce la prospettazione dell’appellante. Al numero di protocollo indicato corrisponde, in realtà, la ricezione della comunicazione di fine lavori di una SCIA edilizia relativa a un fabbricato di altra committente; all’altro protocollo richiamato risulta la trasmissione degli scontrini di rifornimento carburante del comando di polizia municipale. Si tratta di atti estranei alla pratica dell’impresa e il Collegio ne trae la conseguenza che il documento fidefacente è solo quello depositato dal comune in copia conforme.
Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla disciplina del d.P.R. n. 160/2010: il SUAP è l’unico soggetto di riferimento territoriale per i procedimenti sulle attività produttive; le istanze si presentano esclusivamente in modalità telematica; gli altri uffici comunali non possono trasmettere atti autorizzatori al richiedente. Ne deriva che solo la ricevuta del portale SUAP costituisce titolo autorizzatorio e che la ricevuta di un diverso sportello non è utile allo scopo.
Su questa base il Collegio esclude che al comune possa imputarsi alcun ritardo e ritiene che l’impresa non abbia ottemperato agli obblighi della convenzione di cessione, con mancata realizzazione dell’intervento nel termine previsto. L’appello è pertanto respinto, con conferma della legittimità della revoca e condanna della società alla rifusione delle spese del grado, liquidate in favore del comune e dell’agenzia.
Nota della Redazione
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