Parere non vincolante e interesse a ricorrere negli atti endoprocedimentali (TAR Calabria n. 1746 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di conferimento della promozione per merito straordinario, il parere del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali è obbligatorio ma non vincolante, ai sensi degli artt. 71 e 74 d.P.R. n. 782/1985. Esso non è idoneo a provocare un arresto procedimentale, giacché la fase consultiva si arricchisce del parere della Commissione di avanzamento e la determinazione finale spetta al Capo della Polizia. L’atto endoprocedimentale, pertanto, non è autonomamente impugnabile e va censurato unitamente al decreto conclusivo, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario. Il ricorso proposto avverso il solo parere è inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile un pregiudizio concreto e attuale.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, ha adito il TAR per l’annullamento della nota con cui gli è stato comunicato il parere contrario del Consiglio per le ricompense alla concessione della promozione per merito straordinario, espresso nella seduta del 28 settembre 2022, del relativo processo verbale e della circolare del 15 aprile 2020 del Capo della Polizia. La proposta era stata formulata dal Questore della provincia di Crotone il 6 giugno 2019, in relazione a un’attività investigativa svolta nel febbraio 2018.
L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto conclusivo del Capo della Polizia del 24 marzo 2023, deducendo in subordinata l’infondatezza. Il Collegio, all’udienza dell’11 settembre 2026, ha sollevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. la medesima ragione di inammissibilità e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina delle ricompense richiamando gli artt. 68 e 69 d.P.R. n. 782/1985, che distinguono le ricompense per meriti straordinari e speciali da quelle per lodevole comportamento e ne fissano i presupposti. La procedura, come modificata dal d.P.R. n. 82/2019, si articola in una fase propositiva rimessa al Questore, in una fase consultiva affidata al Consiglio per le ricompense e alla Commissione di avanzamento per il personale non direttivo, e in una fase decisionale spettante al Capo della Polizia.
Il punto centrale è la qualificazione del parere. Il Collegio rileva che l’art. 74 d.P.R. n. 782/1985 lo definisce espressamente obbligatorio e non vincolante, e che l’art. 71, comma 4, del medesimo decreto riserva al Capo della Polizia l’adozione dell’atto finale. Nel caso della promozione per merito straordinario, a differenza di quanto previsto per l’encomio solenne e la lode, il Consiglio non delibera il conferimento ma esprime soltanto un parere.
Da tale assetto normativo il Tribunale fa discendere la natura meramente endoprocedimentale dell’atto, privo di attitudine lesiva. Viene richiamato l’orientamento del Cons. Stato, Sez. II, nn. 4889 e 4890 del 2015, secondo cui il parere non è vincolante e l’eventuale discostamento del Capo della Polizia costituisce eccezione che richiede motivazione. La deroga al principio di impugnabilità differita è ammessa solo per atti vincolanti o che determinano un arresto procedimentale, ipotesi qui non configurabili, come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 7476 del 2019.
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza sul difetto di interesse, che richiede una lesione concreta e attuale e un’utilità effettiva dell’annullamento, escludendo il pregiudizio meramente eventuale in linea con i precedenti di TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1129 del 2024. Il parere avrebbe dovuto essere impugnato insieme al decreto del 24 marzo 2023, non gravato, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile. Le spese sono compensate per l’esito processuale e la novità della questione.
Nota della Redazione
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