Ottemperanza al giudicato e penalità di mora contro l’inerzia del Comune (TAR Sicilia n. 2766 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, verificando la rituale notifica del titolo in forma esecutiva e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del titolo entro un termine congruo e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta con facoltà di delega. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta quando ne sussistono i presupposti e la misura è commisurata agli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 656 del 27 marzo 2023 del Giudice di Pace di Catania, passata in giudicato, con cui il Comune di Catania era stato condannato al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura per l’allagamento della strada comunale, dovuto alla cattiva manutenzione di caditoie e tombini.

Il titolo liquidava in favore del ricorrente una somma a titolo di risarcimento per equivalente ex art. 2043 cod. civ., oltre rivalutazione e interessi legali, e le spese del giudizio di cognizione. Il ricorrente ha lamentato che, nonostante la notifica in forma esecutiva del titolo, il Comune non aveva provveduto al pagamento, e ha chiesto la condanna dell’Ente, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la definitività del titolo e la sua rituale notificazione all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva. Dalla documentazione in atti è risultato per tabulas il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), del d.l. n. 269/2003.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione comunale di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme indicate in motivazione, oltre agli ulteriori accessori conseguenti alla condanna subìta.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’integrale esecuzione del titolo.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendone sussistenti tutti i presupposti. La misura è stata determinata negli interessi legali sulle somme spettanti al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in dispositivo in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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