Sanzione di stato e autonomia del procedimento disciplinare militare da quello penale (TAR Molise n. 230 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni disciplinari di stato, compresa la perdita del grado per rimozione, non sfuggono al principio di proporzionalità e devono essere commisurate al tipo e alla gravità della mancanza commessa, ai sensi dell’art. 1355 c.o.m. La valutazione di gravità del fatto costituisce tuttavia espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Nel pubblico impiego militare l’avvio del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale è la regola, mentre la sospensione ex art. 1393 c.o.m. è l’eccezione, subordinata alla particolare complessità dell’accertamento ovvero all’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392, comma 4, c.o.m. è interrotto da qualsiasi atto procedimentale, anche interno, che manifesti la volontà dell’Amministrazione di concludere il procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, è stato attinto dalla perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari con determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa. Il provvedimento concludeva un procedimento disciplinare avviato dopo una querela di un imprenditore, il quale aveva riferito di aver consegnato al militare nove assegni per oltre diecimila euro per un ricorso tributario mai proposto.

Esperita senza esito un’istanza di autotutela, il ricorrente impugnava la sanzione davanti al TAR Molise, deducendo vizi formali e sostanziali e sollevando questioni di legittimità costituzionale. Proponeva poi motivi aggiunti. L’istanza cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti. Essi ripropongono le censure originarie e introducono un nuovo profilo, relativo alla violazione del termine di definizione del procedimento. Per il Tribunale ricorrono entrambe le ipotesi di inammissibilità elaborate dalla giurisprudenza: la dilatazione del thema decidendum in violazione dell’art. 29 cod. proc. amm. e l’assenza di nuove produzioni documentali o di conoscenza tardiva dei vizi. I motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, ma le argomentazioni non innovative sono valutate come memoria.

Sul piano formale, il Tribunale esclude la violazione dell’art. 1392, comma 4, c.o.m. Il termine di novanta giorni non impone la conclusione del procedimento entro tale periodo, ma solo l’assenza di stasi protratte. Tra incolpazione, audizione, istituzione della Commissione di disciplina e determina finale non era mai intercorso un intervallo superiore. Gli atti interni, secondo l’orientamento del Cons. Stato, sez. VI n. 62/2022 e dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022, sono idonei a interrompere il termine.

Nel merito, il Collegio respinge l’eccezione di genericità dell’incolpazione: la contestazione indicava diffusamente i fatti e il loro disvalore disciplinare. Quanto alla proporzionalità, il Tribunale valorizza l’orientamento del Cons. Stato, sez. IV n. 5368 del 2015, che estende il vaglio anche alla sanzione più grave. Nel caso concreto, però, la motivazione del provvedimento è adeguata e la condotta risulta intenzionale, smentita la tesi difensiva sull’intestazione degli assegni.

Il Tribunale esclude poi la necessità di sospendere il procedimento in attesa del penale: l’art. 1393 c.o.m. configura la sospensione come eccezione, non ricorrendone i presupposti. Né l’esito penale, con remissione di querela per la truffa e assoluzione per la sola sostituzione di persona, incide sulla legittimità del provvedimento, per l’autonomia del giudizio disciplinare. Le questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 861 e 1393 c.o.m. sono manifestamente infondate, anche alla luce della sentenza della Consulta n. 268/2016. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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