Criterio premiale “ulteriori furgoni” va letto in senso quantitativo (TAR Sicilia n. 2552 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il criterio premiale che attribuisce punteggio per gli “ulteriori furgoni” rispetto alla tipologia minima richiesta va interpretato in senso quantitativo, quale eccedenza rispetto alla dotazione obbligatoria, e non in senso qualitativo. La clausola della lex specialis che richiede la messa a disposizione permanente di un mezzo di data tipologia configura un requisito minimo di partecipazione, la cui mancanza comporta l’esclusione: il primo mezzo offerto è pertanto assorbito nella dotazione minima e non concorre al punteggio. L’interpretazione letterale e sistematica delle clausole di gara, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., non può assumere funzione integrativa diretta a evidenziare significati impliciti o inespressi, ma deve seguire il significato immediatamente evincibile dal tenore delle parole, preferendo quello più favorevole al concorrente solo in presenza di evidente ambiguità.
Il Fatto
Un consorzio stabile partecipava alla procedura aperta indetta da un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l’affidamento quinquennale del servizio di facchinaggio e movimentazione merci da e per i magazzini farmaceutico ed economale. Al criterio premiale relativo agli “ulteriori furgoni” la commissione attribuiva al consorzio 10 punti, corrispondenti a due mezzi, anziché i 15 richiesti per tre mezzi.
Il consorzio impugnava il verbale di gara e la scheda di valutazione dell’offerta tecnica, chiedendo la rettifica del punteggio da 10 a 15 e la conseguente riforma della graduatoria, oltre al risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugnava la successiva delibera di aggiudicazione definitiva, deducendone l’invalidità derivata. Si costituivano la stazione appaltante e la società aggiudicataria, eccependo in rito e resistendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione dirimente nell’interpretazione dell’art. 8 del disciplinare di gara, che prevede il sub-criterio “ulteriori furgoni” con punteggio massimo 15, articolato in due furgoni per 10 punti e tre furgoni per 15 punti. Occorre stabilire se il punteggio spetti a tutti e tre i mezzi indicati nell’offerta, in quanto di tipologia superiore al modello minimo, oppure solo ai due eccedenti la dotazione obbligatoria.
Il Tribunale richiama l’insegnamento del Giudice d’appello, che il Collegio dichiara di condividere, secondo cui le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, volto a evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi. Esse vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, e solo in presenza di evidenti ambiguità si preferisce il significato più favorevole al concorrente.
Su questa base il Collegio esclude che il lemma “ulteriori” esprima una valenza qualitativa legata alla superiorità del modello. L’art. 1, lett. c), del capitolato speciale d’appalto impone la messa a disposizione permanente di un furgone di tipologia Fiat Scudo senza oneri per l’Istituto, e l’art. 7 collega espressamente alla mancanza di tale dotazione l’esclusione dalla gara: si tratta dunque di requisito minimo di partecipazione. Il criterio premiale, così espresso, presuppone un mezzo già indicato e premia solo l’eccedenza quantitativa rispetto ad esso.
Il Collegio rileva inoltre che la stessa offerta tecnica del consorzio indica la disponibilità complessiva di tre furgoni, senza distinguere il mezzo destinato alla dotazione minima da quelli aggiuntivi. La lettura proposta dal ricorrente avrebbe l’effetto di attribuire il punteggio anche in presenza di un solo automezzo di categoria superiore, vanificando la distinzione tra requisiti minimi e criteri premiali.
I ricorsi sono pertanto infondati e vengono rigettati, con assorbimento delle eccezioni in rito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in favore di ciascuno dei soggetti costituiti.
Nota della Redazione
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