Inammissibile il parere su oneri previdenziali dei professionisti amministratori locali (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 55 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, quando il quesito, pur riconducibile alla materia della contabilità pubblica e formulato in termini generali, investa questioni già oggetto di esame da parte di altro plesso giurisdizionale. L’esistenza di pronunce di organi di diversa giurisdizione integra un indicatore dell’estraneità della questione alla materia contabile e impone l’esclusione dell’apporto consultivo, per evitare interferenze o sovrapposizioni con le funzioni requirenti e giurisdizionali altrui. Il vaglio di ammissibilità oggettiva non si esaurisce nella verifica della natura contabile del quesito, ma richiede anche l’accertamento della concomitante assenza di potenziali interferenze con funzioni intestate ad altri organi.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune siciliano ha richiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere sulla corretta interpretazione degli artt. 18 e 22 della legge regionale n. 30 del 2000, con particolare riguardo al versamento degli oneri previdenziali in favore dei professionisti lavoratori autonomi che non cessino l’attività lavorativa durante l’espletamento del mandato. Il quesito si fonda sull’analogia tra la disciplina regionale e l’art. 86 TUEL, richiamando le più recenti pronunce della Corte di cassazione.

La richiesta è avanzata sul presupposto dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, che riconosce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione è dunque chiamata a verificarne preliminarmente l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, elaborati dalla giurisprudenza contabile. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza supera il vaglio: proviene da un Comune compreso tra gli enti legittimati e risulta sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000.

Il nodo è l’ammissibilità oggettiva. La Sezione richiama l’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e le deliberazioni della Sezione delle Autonomie, secondo cui i quesiti devono essere inerenti alla contabilità pubblica, avere portata generale e non riguardare questioni oggetto di esame da parte di altri organi. La nozione di contabilità pubblica va intesa in senso strettamente tecnico, senza estendersi a qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari, per non trasformare le Sezioni regionali in organi di consulenza generale.

La Sezione applica il criterio della potenziale interferenza, elaborato dalla deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e ribadito dalla n. 24/SEZAUT/2019/QMIG: la funzione consultiva non può espletarsi su quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte di altri organi giudiziari.

Nel caso concreto, la questione relativa alla necessità dell’integrale sospensione dell’attività libero-professionale, ai fini dell’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 86, comma 2, TUEL, è già stata esaminata dalla giurisdizione civile. Risultano consolidate le pronunce della Corte di cassazione, Sez. lavoro n. 24615 del 14 agosto 2023 e n. 18396 del 5 luglio 2024, che hanno chiarito come l’espressione “allo stesso titolo” indichi la sola identità di causale del versamento, non l’estensione dell’aspettativa non retribuita ai lavoratori autonomi.

La sussistenza di pronunce di altri plessi magistratuali esclude, ad avviso del Collegio, l’ammissibilità oggettiva dell’attività consultiva, al fine di evitare la sovrapposizione con l’operato di altre magistrature. La richiesta di parere è pertanto dichiarata inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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