Parere paesaggistico e valutazione di compatibilità postuma dell’abuso (Cons. Stato n. 3677 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, richiesto dall’art. 32 L. n. 47/1985 per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, costituisce condicio iuris del provvedimento comunale e non implica alcun controllo di legittimità urbanistico-edilizia dell’opera. La valutazione affidata all’autorità tutoria ha ad oggetto un immobile già realizzato sine titulo e si configura come giudizio di compatibilità paesaggistica ex post, da compiersi avuto riguardo al contesto come evolutosi dal momento di imposizione dei vincoli fino alla definizione del procedimento. Ne deriva che l’istruttoria deve essere compendiata in un adeguato corredo motivazionale, volto ad accertare se l’abuso, specie se risalente, risulti comunque compatibile con il contesto circostante. Il parere negativo che dia conto di una simile valutazione, e che si fondi su autonome e concorrenti ragioni di diniego, è legittimo e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.

Il Fatto

Gli appellanti impugnavano il parere negativo con cui la Soprintendenza aveva negato, ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/1985, la compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 dal loro dante causa. Si tratta di manufatti realizzati nel 1966, destinati ad autorimesse con uffici, magazzini e tettoie, per una superficie complessiva di 2.799 mq, strumentali all’attività di trasporto passeggeri e noleggio con conducente svolta sin dagli anni Sessanta.

Il TAR Lazio, con la sentenza appellata, respingeva il ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione del piano territoriale paesistico fornita dalla Soprintendenza e osservando che il provvedimento impugnato era plurimotivato, fondandosi tanto sull’incompatibilità della concessione in sanatoria quanto sull’esercizio di attività incompatibili con il pregio dei luoghi. Gli appellanti censuravano, tra l’altro, l’aver trattato la fattispecie come ipotesi di inedificabilità assoluta anziché relativa e l’erronea lettura delle norme di piano.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione del parere. L’art. 32 L. n. 47/1985 non impone all’autorità tutoria un giudizio di legittimità urbanistico-edilizia: le valutazioni edilizie e urbanistiche non devono supportare il parere, perché dissonanti rispetto alla sfera di attribuzioni devoluta all’Autorità tutoria. Tale sfera coincide con l’apprezzamento della compatibilità paesaggistica dell’abuso rispetto all’assetto di valori tutelati dai vincoli di zona.

La Corte sottolinea la peculiarità strutturale del giudizio. A differenza dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, che impone una valutazione di compatibilità ex ante, l’art. 32 disciplina una compatibilità ex post, spesso valutata a distanza di decenni dalla realizzazione dell’abuso. Il nulla-osta ha ad oggetto non un immobile da realizzare, ma un’opera edilizia realizzata sine titulo, della cui stretta compatibilità paesaggistica l’autorità tutrice è tenuta a giudicare, avuto riguardo al contesto per come modificatosi nel tempo e per come appare al momento dell’esercizio del potere.

Da qui la conseguenza sul piano motivazionale. La valutazione postuma presuppone un’istruttoria compendiata in un adeguato corredo argomentativo, finalizzata ad accertare se, specie a fronte di opere datate, l’abuso da sanare risulti comunque compatibile con il contesto circostante. Nel caso concreto la motivazione del parere è giudicata aderente al quadro normativo e funzionale al provvedimento negativo che supporta.

La Corte esclude poi che i pareri soprintendentizi favorevoli risalenti possano orientare in senso diverso l’esito, essendo anteriori al 1986 e non considerando né il vincolo archeologico né quello paesaggistico di piano. Il parere va reso all’esito della considerazione del complesso dei vincoli d’area e dell’intero intervento realizzato senza titolo. Quanto all’art. 62 delle N.T.A., la lettura estensiva dell’inciso “ed altro” è condivisa, così come la qualificazione in termini industriali desunta dalla stessa domanda di condono. Il carattere plurimotivato del provvedimento e la legittimità delle autonome ragioni di diniego rendono infine superflua la valutazione degli ulteriori motivi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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