Autotutela oltre il termine solo per falsa rappresentazione accertata (Cons. Stato n. 3678 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 è soggetto al termine fisso ivi previsto, che decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado e non dalla scoperta dell’illegittimità. L’eccezione al termine opera solo quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni mendaci oggettivamente verificabili e imputabili esclusivamente al privato, non anche al mero falso valutativo. In tale ipotesi il potere di autotutela resta sottoposto al solo limite del termine ragionevole, che decorre dalla scoperta della falsa rappresentazione da parte dell’amministrazione. Ove la falsità non sia ravvisabile, l’annullamento adottato oltre il termine è illegittimo.
Il Fatto
L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Lazio ha rigettato il ricorso avverso una determinazione dirigenziale di annullamento in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria. La domanda di condono, relativa a un ampliamento, era stata presentata dall’originaria proprietaria; la sanatoria era stata poi rilasciata a un diverso soggetto con riferimento a un immobile identificato al piano secondo, anziché al piano terra indicato nell’istanza originaria. L’appellante è divenuta proprietaria di tale unità per effetto di successivi trasferimenti.
A seguito di un’istanza di rettifica proposta dalla proprietà dell’immobile al piano terra, l’amministrazione ha constatato la divergenza e ha attivato il procedimento di secondo grado, annullando la sanatoria sul presupposto di false rappresentazioni. Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 21-nonies e adeguata la motivazione. L’appellante censura il mancato rispetto del termine e l’omessa valutazione della buona fede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’architettura dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che subordina l’autotutela a tre presupposti concorrenti: illegittimità originaria dell’atto, interesse pubblico attuale e concreto, esercizio entro un termine ragionevole. La Riforma Madia (legge n. 124/2015) ha cristallizzato la ragionevolezza in un termine massimo di diciotto mesi per i provvedimenti autorizzativi, poi ridotto dal D.L. n. 77/2021 e, da ultimo, dall’art. 1 l. n. 182/2025.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2025, che ha ritenuto non irragionevole il bilanciamento legislativo: il legittimo affidamento è declinazione soggettiva della certezza del diritto, elemento indispensabile dello Stato di diritto. L’unico temperamento ammesso è l’eccezione del comma 2-bis, che esclude il termine quando l’atto sia ottenuto con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci, ossia in assenza di buona fede del privato.
Il Collegio distingue la falsità penalmente rilevante, che richiede l’accertamento definitivo in sede penale, dalla falsa rappresentazione della realtà di fatto accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (Cons. Stato n. 3876 del 2025, n. 7134 del 2024, n. 1926 del 2024). Non integra invece i presupposti il falso valutativo, vertente su incertezze interpretative dei presupposti normativi (Cons. Stato n. 3051 del 2025). La differente decorrenza dei termini conferma la logica: il termine fisso decorre dall’adozione dell’atto, quello ragionevole dalla scoperta della falsità, non potendosi premiare la negligenza dell’amministrazione.
Nel caso concreto, nell’istanza di condono non è contenuto alcun riferimento all’immobile del piano secondo: la falsa rappresentazione non sussiste. Anche ammettendola, la scoperta sarebbe comunque conseguita all’istanza di rettifica del 2013, con la conseguenza che l’annullamento è stato adottato ben oltre il termine di diciotto mesi vigente ratione temporis. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso originario accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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