Parere paesaggistico in condono edilizio privo del potere di rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 191 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, sebbene obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento autonomo: la definizione del procedimento è riservata al Comune, unica autorità procedente. Ne consegue che la Soprintendenza è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che l’ordine di rimessione in pristino eventualmente contenuto nel parere è illegittimo. Il parere negativo resta viceversa legittimo quale atto consultivo rivolto all’ente procedente e non al privato, ed è facoltativamente impugnabile in quanto idoneo a costituire un arresto procedimentale altrimenti non superabile. Sul piano sostanziale, in area sottoposta a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi di minore rilevanza, restando esclusa ogni nuova volumetria.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune di Lipari un’istanza di condono edilizio ex legge n. 326/2003 per regolarizzare un manufatto ad uso abitativo di circa 90 mq, realizzato senza titolo nell’isola di Lipari. Il Comune ha rigettato l’istanza sulla base del parere negativo della Soprintendenza di Messina, emesso in applicazione della circolare regionale n. 2/2022, adottata per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, il parere negativo della Soprintendenza, la circolare regionale e il silenzio-diniego sul ricorso gerarchico. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite. La causa è giunta in decisione all’udienza del 18 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la l.r. n. 19/2021, che intendeva ammettere in Sicilia la sanatoria delle opere in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta in contrasto con la riserva statale in materia ambientale. Ne deriva che l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 è pienamente applicabile anche in regione.
Da ciò il Tribunale trae la conferma dell’orientamento secondo cui, in area vincolata, sono sanabili solo le opere di minore rilevanza, elencate ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, purché anteriori al vincolo, conformi alla strumentazione urbanistica e assistite dal parere favorevole dell’ente di tutela. Nel caso concreto difettano tre condizioni su quattro: l’opera non rientra tra gli interventi minori, manca il parere favorevole e il vincolo paesaggistico era già operante. Il Collegio ricorda che l’intero territorio eoliano è sottoposto a vincolo paesaggistico.
Il Tribunale esclude poi la fondatezza delle censure sul grave danno, sulla motivazione rafforzata e sulla disparità di trattamento, rilevando la natura vincolata dell’azione amministrativa. Analogamente infondata è la doglianza sulla mancata comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, non essendo ipotizzabile un esito diverso. Quanto al silenzio assenso, il Collegio esclude che possa maturare, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 155/2021 sull’avvenuta abrogazione della disciplina regionale e l’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici.
La censura accolta riguarda invece l’ordine di rimessione in pristino. Il parere paesaggistico reso in sede di condono, pur obbligatorio e vincolante, integra un segmento del procedimento di rilascio del titolo, la cui definizione spetta al Comune. L’ente di tutela non è titolare dei poteri ripristinatori ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, che presuppongono l’adozione del provvedimento terminale. Il parere è quindi illegittimo nella parte in cui impone la rimessione in pristino, mentre resta legittimo quale atto consultivo rivolto all’ente procedente.
Il ricorso principale è respinto; i motivi aggiunti sono accolti in parte, con annullamento parziale del parere della Soprintendenza. Spese compensate.
Nota della Redazione
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