Requisiti psico-fisici nel concorso pubblico e verificazione sui difetti di visus (TAR Sardegna n. 272 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per l’accesso al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il giudizio di non idoneità psico-fisica espresso dalla commissione medica è sindacabile nel merito tecnico attraverso la verificazione disposta dal giudice amministrativo ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm. Ove l’accertamento in contraddittorio dimostri il possesso del requisito del visus prescritto dall’art. 12, comma 3, della L.R. Sardegna n. 26/1985 e dal D.M. n. 198/2003, il giudizio di inidoneità risulta viziato per erroneità. Ne deriva il difetto dei presupposti dell’esclusione dal concorso e l’annullamento degli atti, con ammissione del candidato alle ulteriori fasi. Il requisito va valutato con riferimento alla condizione effettiva accertata in giudizio, purché non siano intervenute alterazioni dello stato di fatto successivamente alla visita concorsuale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per esami indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di unità di personale da inquadrare nell’area A, livello retributivo A1, con profilo di Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Superate la prova scritta e quella pratica-orale, si collocava in posizione utile al reclutamento.
Ai sensi dell’art. 2, lett. m) del bando, recante l’accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti dall’art. 12, comma 3, della L.R. n. 26/1985, il candidato veniva sottoposto alle visite mediche. Esse si concludevano con un giudizio di non idoneità per un rilevato difetto di visus, con contestuale esclusione dal corso di formazione e dal concorso. Il ricorrente impugnava la determinazione di approvazione dell’elenco degli ammessi e il giudizio sintetico di non idoneità, deducendo l’erroneità dell’accertamento e producendo documentazione attestante un visus conforme alle prescrizioni della lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la questione centrale del cognome del giudice amministrativo sul merito tecnico degli accertamenti sanitari in sede concorsuale. Con ordinanza n. 908 del 4 dicembre 2023 ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., una verificazione volta ad accertare il visus posseduto dal ricorrente, a occhio nudo e a refrazione corretta, l’attendibilità del giudizio medico-legale della commissione e l’idoneità secondo i dettami del D.M. n. 198/2003, Capo II, 3.1.c. A tal fine il Tribunale ha ritenuto di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie del Dipartimento Militare di Medicina Legale, con un Collegio di due ufficiali medici, uno specialista della materia.
All’esito dell’incombente, il 12 marzo 2024 è stata depositata la Relazione di Verificazione, che in esito all’esame della documentazione medica e agli ulteriori accertamenti svolti nel rituale contraddittorio ha concluso all’unanimità per un visus di 10/10 ad entrambi gli occhi e per l’idoneità del ricorrente ai sensi del citato D.M. n. 198/2003.
Il Tribunale ha quindi verificato che nella verificazione non erano emerse alterazioni dello stato di fatto successive alla visita della commissione. È risultato certificato che l’intervento laser ad eccimeri bilaterale era stato effettuato nel 2015 e che non era stato eseguito un secondo intervento successivo alle prove concorsuali. Su questa base il giudizio della commissione originariamente preposta all’accertamento dei requisiti di idoneità è stato ritenuto viziato per erroneità.
Ne è derivata la qualificazione dell’atto di esclusione come inficiato da difetto dei presupposti. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente, con conseguente definitiva ammissione del medesimo alle ulteriori fasi della procedura. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Nota della Redazione
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