Obbligo del giudice dell’ottemperanza di dare esecuzione al giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2559 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla “carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a darvi esecuzione. In caso di inottemperanza, il giudice del giudizio di ottemperanza non deve limitarsi a una mera declaratoria, ma è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire l’attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione inerte. L’eventuale inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato legittima il creditore a investire direttamente il commissario, il quale provvede senza necessità di ulteriori interventi giurisdizionali.
Il Fatto
Tre docenti, a seguito di una pronuncia favorevole del Tribunale di Como, avevano ottenuto l’accertamento del loro diritto alla “carta docente” per diversi anni scolastici, con conseguente condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la card e a corrispondere i relativi importi. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione a quanto stabilito dal giudice ordinario.
Pertanto, gli interessati hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinata l’integrale esecuzione della sentenza, ormai passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha ritenuto che sussistessero tutti i presupposti per il suo accoglimento. Ha innanzitutto verificato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione, nonché il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione del ricorso in ottemperanza.
Sul punto centrale, il Collegio ha osservato come l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non avesse in alcun modo contestato l’inadempimento. Al contrario, l’avvenuta notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la sua mancata esecuzione costituivano elementi sufficienti per ritenere integrata la violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
In virtù di quanto sopra, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale, su istanza del creditore, è tenuto a provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni, adottando tutti gli atti necessari. Il Collegio ha precisato che tale attività rientra nei compiti istituzionali del commissario e quindi non è dovuto alcun compenso.
Infine, la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità del contenzioso in materia di “carta docente”, ha permesso di completare il quadro sanzionatorio a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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