Sale scommesse e permesso di costruire: la competenza regionale non è illegittima (Cons. Stato n. 8764 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di governo del territorio, rientrante nella legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., spetta alla legge regionale individuare, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, quali mutamenti d’uso di immobili, connessi o no a trasformazioni fisiche, siano subordinati a permesso di costruire, nonché gli ulteriori interventi soggetti a previo titolo per la loro incidenza sul carico urbanistico. Il legislatore regionale può pertanto ampliare, ma non ridurre, il novero delle ipotesi in cui la normativa statale richiede il titolo abilitativo. La realizzazione di una sala scommesse determina aumento del carico urbanistico anche quando la destinazione funzionale non muti, essendo decisivo che le opere rendano la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone. La CILA non costituisce titolo edilizio e non può sanare interventi soggetti a permesso di costruire.
Il Fatto
L’appellante esercita, in forza di autorizzazione di questura e di contratto di locazione commerciale, l’attività di raccolta di scommesse in un locale del quale ha la disponibilità, senza uso degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. Il Comune, con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, ha ordinato al conduttore e alla proprietaria la demolizione e la rimozione di opere abusive: una tramezza interna con vetri blindati, il tamponamento di una porta e il cambio di destinazione d’uso dei vani a sala scommesse.
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendo necessaria la CILA non sufficiente e il permesso di costruire imposto dalla l.r. n. 12/2005 per gli interventi e i mutamenti di destinazione d’uso finalizzati a sale scommesse. L’appellante ha impugnato la sentenza lamentando l’illegittimità della normativa regionale, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e la mancata dimostrazione della data di realizzazione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina unitariamente i motivi, in quanto correlati. Sul primo profilo richiama l’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e l’art. 10, commi 2 e 3, che attribuiscono alle regioni il potere di stabilire quali mutamenti d’uso siano subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata, nonché di individuare ulteriori interventi soggetti a previo titolo per la loro incidenza sul territorio e sul carico urbanistico. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. VII, 27 giugno 2023, n. 6282.
Sulla dedotta incostituzionalità l’appellante invoca la sola parte della motivazione di Corte cost. n. 282 del 2016 in cui si esclude che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi. Il Collegio osserva che quella decisione, riportando principi di Corte cost. n. 139 del 2013, afferma il significato opposto: lo spazio della legge regionale si sviluppa secondo scelte coerenti, con la possibilità di estendere l’attività edilizia libera solo a ipotesi ulteriori e logicamente assimilabili. La questione di legittimità costituzionale è quindi infondata.
Parimenti infondata è la censura sulla distinzione tra sala giochi e sala scommesse. Il carico urbanistico aumenta per la capacità delle opere di attrarre più persone, con più intenso utilizzo delle urbanizzazioni, a nulla rilevando la nozione di cambio di destinazione d’uso come passaggio tra categorie funzionali. Nessun vulnus alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e la sicurezza.
Quanto al titolo edilizio, la SCIA invocata riguarda interventi diversi da quelli accertati, e la CILA in sanatoria non è il titolo richiesto. Irrilevante è l’istruttoria richiesta, come la censura sull’asserita incompatibilità urbanistica, trattandosi di motivazione ulteriore di un provvedimento plurimotivato. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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