Toponomastica e strada privata aperta al pubblico: legittima la denominazione comunale (TAR Toscana n. 363 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La strada privata non chiusa al pubblico transito costituisce area di circolazione ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 223 del 1989 e deve pertanto ricevere una distinta denominazione, senza che l’attribuzione del toponimo comporti costituzione di diritti di uso pubblico in favore della collettività. La competenza ad adottare i provvedimenti di toponomastica spetta alla Giunta comunale, ove così disponga il regolamento comunale, non essendo la materia riservata al Sindaco o al Consiglio dopo l’entrata in vigore del TUEL. Il Comune può legittimamente rigettare l’istanza di autotutela volta alla rimozione del toponimo, prevalendo l’interesse pubblico anagrafico e topografico su quello del privato comproprietario. Nel procedimento di secondo grado avviato su istanza di riesame non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il ricorso avverso provvedimenti di toponomastica non comunicati individualmente è tardivo decorso il termine dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’abitazione e di terreni serviti da una strada vicinale, ha intimato al Comune di annullare in autotutela gli atti che avevano creato l’area di circolazione denominata con un toponimo, di rimuovere la cartellonistica anagrafica e di variare le iscrizioni anagrafiche dei residenti. A fondamento dell’istanza il ricorrente ha dedotto la natura privata del suolo e l’assenza di servitù pubbliche.

Non ottenuta risposta, ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio. Nelle more il Comune ha adottato la deliberazione di Giunta n. 20 del 2 marzo 2021, confermando le precedenti determinazioni e rigettando l’istanza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti del 2003, l’autorizzazione prefettizia e la delibera del 2021, previa disapplicazione del regolamento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il provvedimento di riscontro dell’istanza, a sua volta impugnato con i motivi aggiunti.

Quanto all’impugnazione degli atti del 2003, i motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività. La delibera n. 85 del 2003 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, non essendo prescritta la comunicazione individuale in materia di toponomastica, andava impugnata entro sessanta giorni dalla scadenza della pubblicazione, secondo il richiamato TAR Piemonte n. 1123 del 6 dicembre 2021. Il Collegio ha inoltre rilevato l’acquiescenza del ricorrente, che per quasi vent’anni non ha contestato la denominazione e la segnaletica.

Nel merito, la censura sulla competenza della Giunta è stata respinta. L’art. 4 del regolamento comunale attribuisce espressamente all’organo esecutivo i provvedimenti di denominazione delle aree di circolazione, in conformità all’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 2000; dopo il TUEL tali funzioni non sono riservate al Sindaco né al Consiglio.

La Giunta ha legittimamente escluso ragioni di autotutela. L’art. 41 del d.P.R. n. 223 del 1989 qualifica area di circolazione ogni spazio, pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità. La strada, anche a volerne ammettere la proprietà privata, non risulta chiusa al pubblico per l’assenza di ostacoli materiali, e doveva quindi ricevere una denominazione. Tale adempimento non costituisce diritti di uso pubblico né lede il diritto dominicale. Il Collegio ha inoltre ritenuto ragionevole il bilanciamento operato dal Comune, prevalendo l’interesse pubblico anagrafico e topografico e l’interesse dei residenti al mantenimento del toponimo consolidatosi.

La censura sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta: esso non era dovuto in un procedimento di secondo grado avviato su istanza di riesame e conclusosi con atto confermativo. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è stato in parte dichiarato irricevibile e in parte rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e compensazione verso la Prefettura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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