Parere preventivo della Soprintendenza non impugnabile senza procedimento tipizzato (TAR Lombardia n. 25 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di massima reso dalla Soprintendenza su uno studio di fattibilità, richiesto spontaneamente dal soggetto interessato prima dell’avvio di un procedimento tipizzato, costituisce atto endoprocedimentale privo di attitudine lesiva. Difetta, in tal caso, l’esercizio del potere autoritativo, per mancanza dei presupposti legali di radicamento del potere stesso ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Il parere della Soprintendenza è invece impugnabile in via immediata quando provoca un arresto procedimentale nell’ambito di un procedimento amministrativo già instaurato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Il Fatto

Il Conservatorio ricorrente ha sede, dal 1997, in un ex convento settecentesco di proprietà comunale, concesso in comodato d’uso novantanovenne. L’immobile è gravato da vincolo monumentale ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004 e da vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del medesimo decreto, ricadendo nel perimetro del Parco del Ticino.

L’Istituto ha programmato lavori di adeguamento, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kw sulla falda dell’ala sud. Con istanza del 20 ottobre 2023 ha chiesto alla Soprintendenza un parere preliminare sullo studio di fattibilità. La Soprintendenza ha espresso parere di massima non favorevole con provvedimento del 9 novembre 2023, ritenendo il progetto incompatibile con i valori storico-architettonici del bene. Il Conservatorio ha impugnato tale atto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, che ha dedotto l’assenza di lesività del parere gravato in quanto atto endoprocedimentale.

Il ricorrente ha impugnato un parere di massima reso su una proposta di progetto preliminare, ossia uno studio di fattibilità. Si tratta di un parere facoltativo e preventivo, espresso in ragione di una richiesta volontaria e spontanea del Conservatorio, volta a ottenere una valutazione preliminare di massima. La Soprintendenza, interessata anticipatamente in relazione allo studio di fattibilità, ha riscontrato la richiesta senza che il parere si inserisse in un procedimento tipizzato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

Difetta pertanto l’esercizio del potere autoritativo, per mancanza dei presupposti legali di radicamento del potere stesso. Il Collegio richiama, per fattispecie analoga, T.A.R. Milano sez. III 7 maggio 2024 n. 1373.

Il Tribunale non ignora l’orientamento secondo cui il parere della Soprintendenza è atto immediatamente impugnabile qualora provochi un arresto procedimentale, richiamando Cons. Stato sez. II, 18 dicembre 2024 n. 10183. Nel caso concreto, tuttavia, non si è al cospetto di un procedimento tipizzato, ma di una richiesta spontanea tesa a ottenere un parere preventivo, prima che fosse iniziato, a istanza di parte, il procedimento vero e proprio.

Ne consegue l’inidoneità del parere impugnato a ledere la posizione giuridica del ricorrente, circostanza che determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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