Abbattimento animali non identificati legittimo per tutela della salute pubblica (TAR Sicilia n. 24 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di polizia veterinaria, il sequestro e l’abbattimento di animali non identificati e non tracciabili, provenienti da allevamento abusivo non registrato, costituiscono misura consentita dall’art. 138, paragrafo 2, lett. k), del Reg. UE n. 625/2017 e dall’art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 134/2022, ove si tratti della misura più appropriata a tutela della sanità umana e animale. L’esercizio del potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione è soggetto al principio di proporzionalità, ma il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione tecnica, salvo risultati abnormi o manifestamente illogici. La successiva istanza di regolarizzazione dell’allevamento non sana la pregressa assenza di notizie sull’origine e sulla storia sanitaria del bestiame. La misura si rivela proporzionata quando il quadro di radicale abusività è avvalorato dalla positività di capi a malattie infettive e da movimentazioni non autorizzate.
Il Fatto
In esito a sopralluogo congiunto del Servizio Sanità Animale e dei Carabinieri, eseguito il 26.7.2023, l’ASP disponeva il sequestro amministrativo di dieci ovini e ventisette caprini, trovati privi di identificazione e tracciabilità all’interno di un allevamento abusivo e non registrato. Gli animali venivano affidati in custodia al ricorrente, proprietario del fondo, in attesa dei controlli sierologici per brucellosi.
Con successive ordinanze dipartimentali l’Azienda disponeva il blocco ufficiale con macellazione e distruzione dei capi entro venti giorni. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo violazione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio sopravvenivano la sospensione della richiesta di registrazione dell’allevamento, impugnata con primi motivi aggiunti, e una nuova ordinanza di blocco, gravata con secondi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendola infondata: l’ordinanza successiva ha integrato, senza sostituirle, le ragioni del blocco e ha lasciato immutate le motivazioni dell’abbattimento. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono complessivamente infondati, ciò che esime il giudice dal vagliare le eccezioni in rito dell’Amministrazione.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 138, paragrafo 2, lett. k), del Reg. UE n. 625/2017, che consente l’abbattimento a condizione che sia la misura più appropriata per la tutela della sanità umana e del benessere animale, e dall’art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 134/2022, che prevede il sequestro degli animali non identificati per cui l’operatore non garantisce la rintracciabilità. La giurisprudenza di Sezione impone di conformare tali istituti al principio di proporzionalità, riducendo al minimo gli effetti sulla sfera giuridica del destinatario.
Il Collegio precisa però i limiti del sindacato: trattandosi di potere tecnico-discrezionale, il controllo giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione, ma solo verificarne la correttezza sotto il profilo delle regole tecniche e del raffronto tra fatti e parametro. L’apporto scientifico non è dirimente quando soccorrono dati giuridici ulteriori, restando il sindacato circoscritto ai risultati abnormi o manifestamente illogici.
Nel caso concreto la misura resiste alla censura: l’allevamento non era registrato presso la Banca Dati Nazionale, la domanda di regolarizzazione era stata presentata solo il giorno dopo il sopralluogo, gli animali erano privi di marche auricolari e bolo endoruminale, e il ricorrente era privo di autorizzazione alla movimentazione. I test sierologici avevano attestato la positività di due ovini alla brucellosi, con conferma del ceppo Brucella melitensis biotipo 3. Il sopralluogo del 3.9.2024 rilevava inoltre la mancanza di due caprini e la presenza di sei nuovi capretti non identificati, indice di movimentazione non autorizzata in pendenza del sequestro.
La richiesta di registrazione, essendo postuma, non fa venir meno la pregressa assenza di notizie sull’origine e sulla storia sanitaria del bestiame. Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti, condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 3.000,00 e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali responsabilità penali nella custodia degli animali e nell’osservanza degli ordini imposti.
Nota della Redazione
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