Parere sul rischio idraulico di competenza dell’Agenzia regionale, non del Comune (TAR Emilia-Romagna n. 83 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione dell’accordo operativo di cui all’art. 4 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017, il parere in materia di rischio idraulico è di competenza dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, cui l’art. 19, comma 5, L.R. n. 13/2015 attribuisce il rilascio di tutti i pareri previsti dalla normativa di settore. Tale competenza non è derogabile dal PAI, atto amministrativo generale che, pur sovraordinato alla pianificazione urbanistica, non può modificare l’assetto delle competenze fissato dalla legge. Il Comune o l’Unione dei Comuni resta titolare della valutazione di sostenibilità urbanistica delle previsioni rispetto al rischio idraulico, ma non può sostituire il proprio parere di matrice urbanistica a quello di valenza ambientale spettante all’Agenzia.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area agricola in Castel Bolognese, presenta all’Unione della Romagna Faentina una proposta di accordo operativo per la realizzazione di lotti residenziali. La proposta è ritenuta meritevole di approfondimento e la conferenza di servizi si chiude con esito favorevole, subordinato al parere positivo delle autorità competenti.
Il CUAV esprime parere negativo di sostenibilità ambientale e la Provincia di Ravenna parere sfavorevole sul rischio idraulico, entrambi richiamando il principio di prevenzione in relazione agli eventi alluvionali del maggio 2023 e alla vicinanza del torrente Senio. La procedura si conclude negativamente con deliberazione del Consiglio dell’Unione. Il ricorrente impugna i pareri e le deliberazioni, deducendo tra l’altro l’incompetenza dell’Unione sul parere idraulico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Piano Speciale preliminare del Commissario Straordinario e il decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po hanno introdotto misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell’art. 68, comma 4 ter, d.lgs. n. 152/2006, che impediscono nuove costruzioni nelle aree allagate fuori dal perimetro urbanizzato.
Il Tribunale riconosce che tali misure, espressamente dotate di efficacia “immediatamente vincolante“, paralizzano definitivamente la proposta e fanno venir meno l’interesse all’annullamento. Ritiene però sussistere l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. sotto il profilo risarcitorio, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022: è sufficiente dichiarare l’interesse a fini risarcitori, senza proporre la domanda.
Nel merito, esaminato con priorità il motivo di incompetenza in quanto assorbente, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 38, comma 9, L.R. n. 24/2017 impone la trasmissione della proposta ai soggetti competenti in materia ambientale e al CU; l’art. 19, comma 5, L.R. n. 13/2015 attribuisce all’Agenzia regionale il rilascio di tutti i pareri previsti dalla normativa di settore.
Il Tribunale esclude che il PAI possa derogare a tale assetto: il Piano di settore, pur sovraordinato alla pianificazione urbanistica (T.A.R. Lombardia Milano n. 2044 del 2022), non può sostituire un parere di matrice urbanistica a quello di valenza ambientale assegnato all’Agenzia, dovendo la competenza essere individuata alla luce del quadro normativo vigente secondo il principio di legalità. Irrilevanti sono le considerazioni espresse in senso contrario dalla nota dell’Agenzia, in quanto apodittiche e immotivate.
Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento delle altre censure. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese per l’obiettiva complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.