Accesso difensivo agli atti tributari e segreto d’ufficio dell’agente della riscossione (Cons. Stato n. 3767 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso c.d. difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 prevale sul segreto d’ufficio posto dall’art. 35 del d.lgs. n. 112/1999 a carico del concessionario della riscossione, ove il segreto sia opposto a un soggetto che, sul piano sostanziale, sia coobbligato o titolare di un rapporto giuridico interdipendente rispetto a quello tributario cui si riferisce la documentazione richiesta. Il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non può svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio presupposto, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. La circostanza che il giudice della causa pendente abbia rimesso la stessa in decisione ex art. 187 c.p.c. non equivale a pronuncia sulla rilevanza dei documenti e non integra l’eccezione delineata dall’Adunanza plenaria n. 4 del 2021.
Il Fatto
Con due compravendite del 2000 e del 2001, due venditori trasferivano alla società acquirente altrettanti terreni in Fiumicino, qualificandoli come agricoli. Il contratto prevedeva un aumento di corrispettivo nel caso di qualificazione come edificabili, per ristorare i maggiori oneri fiscali. Seguirono accertamenti per oltre un milione di euro e un contenzioso civile definito con una sentenza della Corte d’Appello di Roma, passata in giudicato, che condannava la società al pagamento degli importi corrispondenti ai maggiori oneri fiscali effettivamente pagati o da pagare in via definitiva.
La società, escussa, proponeva due opposizioni all’esecuzione. Nel secondo giudizio, pendente davanti al Tribunale di Civitavecchia, chiedeva all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione di accedere alla documentazione attestante l’effettivo pagamento degli atti impositivi. L’istanza veniva respinta sul rilievo delle motivate opposizioni dei controinteressati e del segreto d’ufficio. Il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso, riconoscendo il diritto all’accesso per la documentazione sulla quantificazione delle somme e sulle eventuali adesioni a istituti definitori. Proponevano appello principale i controinteressati e appello incidentale gli enti impositori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due gravami e li ritiene entrambi infondati, superando per tale via l’eccezione di estromissione dell’agente della riscossione. Muove dall’appello incidentale, sul presupposto che l’accesso richiesto sia pacificamente qualificabile come difensivo. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 4 del 2021, il Consiglio precisa che non basta un generico riferimento a esigenze probatorie, ma occorre un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione da tutelare.
Tale vaglio è superato. L’istanza indica la pendenza del giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Civitavecchia, allega gli atti e argomenta in modo rigoroso sulla necessità della conoscenza per verificare il permanere delle pretese recate dagli atti impositivi o la loro estinzione per pagamento, prescrizione o definizione agevolata. La strumentalità rispetto a un giudizio pendente risulta quindi dimostrata.
Quanto al segreto d’ufficio, la Sezione osserva che l’art. 35 del d.lgs. n. 112/1999 configura un divieto di divulgazione operante verso i terzi estranei al rapporto tributario. Esso non è opponibile a chi, sul piano sostanziale, sia coobbligato o titolare di un rapporto interdipendente con quello tributario. In ogni caso l’accesso difensivo prevale sul limite, secondo la prospettiva della derogatoria in concreto seguita dall’Adunanza plenaria n. 19 del 2020: la fase di riscossione è conclusa, sicché nessun vulnus reale deriva al buon andamento fiscale dall’ostensione.
Passando all’appello principale, il Collegio conferma che il primo giudice non ha sindacato la rilevanza dei documenti rispetto al giudizio di opposizione. La regola, ribadita dalla Adunanza plenaria n. 4 del 2021, vieta all’amministrazione e al giudice dell’accesso valutazioni ultronee, salva l’ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento. Non ricorre l’eccezione del punto 20.3 della medesima pronuncia, poiché il giudice della causa si è limitato a fissare l’udienza di rimessione in decisione: scelta procedurale e non definitiva, che non implica alcuna delibazione di superfluità.
Né sussiste un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. Le condanne per lite temeraria intervenute in altri giudizi riguardano specifiche vicende processuali e non sono estendibili automaticamente. Quanto alla richiesta ostensiva, essa è puntuale e circostanziata, individuando i documenti attraverso un rinvio specifico alla vicenda del giudizio di opposizione. Spese integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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