Prezzo chiuso legale e irrilevanza delle varianti successive alla consegna dei lavori (Cass. civ. Sez. 1 n. 17062 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema del prezzo chiuso legale, previsto dall’art. 45, comma 4, l.r. siciliana n. 21/1985, come sostituito dall’art. 57 l.r. n. 10/1993, opera automaticamente quando tra la data fissata per il ricevimento delle offerte e la data di consegna dei lavori intercorra più di un anno, a prescindere dalla durata del contratto. La maggiorazione si calcola con il metodo a scalare sul valore netto dei lavori da eseguire secondo il cronoprogramma, ma è limitata al periodo compreso tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data dell’offerta e la consegna dei lavori, con il limite della durata contrattuale. Le varianti approvate dopo la consegna sono ininfluenti, poiché il diritto si cristallizza al momento della consegna. In tema di spese, nei giudizi di appello il valore della causa, secondo il criterio del disputatum, è pari all’importo domandato in gravame e non all’importo accertato.
Il Fatto
Una società, divenuta nel corso del giudizio fallita, conveniva in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari per ottenere l’incremento del prezzo chiuso su un appalto di lavori pubblici in Sicilia, lamentando ritardi sia nella consegna sia nell’esecuzione. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo una somma modesta. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che il prezzo chiuso legale riguardasse solo il periodo tra l’offerta e la consegna dei lavori, escludendo le varianti successive, e condannava la società alle spese secondo lo scaglione del valore accertato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando il ricorso principale, distingue il prezzo chiuso convenzionale dal prezzo chiuso legale. Il primo, pattuito nel contratto, adegua il corrispettivo durante l’esecuzione dei lavori. Il secondo, invece, è una previsione eccezionale che deroga al principio di immutabilità del corrispettivo e opera automaticamente come rimedio al ritardo nella consegna. La norma richiama la disciplina del comma 1, ma con i correttivi del comma 5, che fissano il periodo di conteggio tra il primo giorno del secondo anno dopo l’offerta e la data di consegna.
La Corte chiarisce che la durata del contratto non rileva per l’operatività dell’istituto, ma solo come limite massimo dell’aumento: la maggiorazione del 5% annuo si calcola a scalare sul valore dei lavori da eseguire secondo il programma, ma non può superare la durata prevista per l’esecuzione. Se il cronoprogramma è più lungo del ritardo, ciò che conta è esclusivamente il periodo che si chiude con la consegna: gli eventi successivi, come l’adozione di varianti, sono irrilevanti, poiché il diritto si cristallizza in quel momento.
Su tali punti la pronuncia richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il diritto sorge ex lege senza bisogno di riserve o contestazioni. Il precedente di legittimità invocato dal ricorrente, relativo al prezzo chiuso convenzionale, viene dichiarato inconferente.
Il ricorso incidentale viene invece accolto. La Corte di merito aveva liquidato le spese in base al valore del credito accertato, ma la Cassazione afferma che, in appello, il valore della causa è pari alla somma effettivamente impugnata: la differenza tra quanto preteso e quanto già riconosciuto. La domanda, nel caso di specie, superava lo scaglione di € 52.000,00, con conseguente cassazione della pronuncia sulla refusione delle spese.
Nota della Redazione
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