Parere tardivo della Soprintendenza dequotato e potere comunale di discostarsene (TAR Lombardia n. 1319 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza reso oltre il termine perentorio di novanta giorni non è illegittimo, ma perde natura vincolante e si degrada a parere endoprocedimentale, che il Comune può autonomamente e motivatamente disattendere. Il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione di elevata discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Esso è incentrato sulla sola tutela del paesaggio e non ammette comparazione o bilanciamento con altri interessi, pubblici o privati. Le previsioni dello strumento urbanistico sull’uso di determinati materiali non incidono sulla valutazione del singolo intervento, né l’autore di un abuso paesaggistico può invocare un legittimo affidamento.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di una struttura alberghiera sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. b), d.lgs. n. 42/2004. Nell’eseguire lavori di ampliamento e ristrutturazione, assentiti con autorizzazione paesaggistica del 2015, realizzava variazioni al progetto: la tinteggiatura della facciata in un diverso colore e un parapetto di terrazzo in vetro anziché in metallo.

Presentata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, la Commissione per il Paesaggio comunale si esprimeva favorevolmente. La Soprintendenza rendeva invece parere favorevole sulla tinteggiatura e negativo sul parapetto in vetro, giudicato discordante rispetto agli edifici circostanti e fonte di disturbo visivo per il riflesso. Il Comune ne dava notizia alla società, invitandola a proporre soluzioni alternative. La società impugnava il parere e la nota comunale con quindici motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004: istanza dell’interessato, parere vincolante della Soprintendenza entro novanta giorni, provvedimento conclusivo del Comune entro centottanta giorni. Sul primo profilo richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il superamento del termine non rende illegittimo il parere tardivo, ma ne determina la dequotazione a parere non vincolante, che l’amministrazione procedente deve valutare autonomamente e motivatamente (Cons. Stato n. 941 del 2021). Il primo motivo è quindi infondato.

Quanto alla motivazione del parere, il TAR ribadisce che l’organo ministeriale svolge un’attività connotata da elevata discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Le previsioni della variante al PGT sull’impiego del vetro nel centro storico non hanno incidenza diretta, poiché la Soprintendenza valuta lo specifico intervento e non l’utilizzabilità generale di un materiale. Chi realizza un abuso paesaggistico non può invocare alcun legittimo affidamento.

La delibera regionale sui criteri applicativi non esclude la necessità dell’autorizzazione, limitandosi a criteri interpretativi che lasciano all’ente la valutazione e suggeriscono l’inoltro dell’istanza alla Soprintendenza. Il parere, inoltre, può essere espresso in forma sintetica e globale, considerando l’impatto complessivo dell’intervento (Cons. Stato n. 7921 del 2023). Il giudizio di compatibilità non ammette bilanciamento con altri interessi, compreso quello alla sicurezza, estraneo alla valutazione, poiché entrambe le soluzioni garantiscono la sicurezza (Cons. Stato n. 2633 del 2021).

Il parere negativo riguardando una sola parte dell’intervento, non si applica l’art. 17 d.P.R. n. 31/2017, che concerne il divieto totale; il Comune ha comunque richiesto soluzioni alternative. La documentazione fotografica conferma l’assenza di parapetti in vetro negli edifici circostanti. Quanto al preavviso di rigetto, il parere tardivo è mero atto endoprocedimentale, sicché l’onere ex art. 10-bis legge n. 241/1990 gravava sul Comune; la sua omissione è comunque irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, perché le argomentazioni erano già note all’amministrazione.

Le censure avverso la nota comunale sono infondate: nessuna illegittimità derivata, nessun silenzio significativo previsto dalla norma, autonomia del giudizio paesaggistico rispetto a quello urbanistico. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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