Accesso difensivo all’offerta tecnica e onere di specificazione dei segreti (TAR Liguria n. 150 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti della procedura di evidenza pubblica, il concorrente collocato in posizione utile ha interesse all’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario e del secondo classificato, in quanto l’accesso difensivo prevale sulle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali. La stazione appaltante è tenuta a indicare in modo specifico le parti dell’offerta coperte da riservatezza, non potendo limitarsi a recepire l’opposizione dell’offerente. Il diniego che oscuri l’offerta in misura pressoché integrale è illegittimo, perché difetta dell’onere di esatta individuazione delle informazioni riservate. La mera titolarità di un brevetto non integra di per sé un segreto tecnico o commerciale, posto che il brevetto rende pubbliche le caratteristiche dell’invenzione.

Il Fatto

La ricorrente, terza classificata in una gara centralizzata per l’affidamento di servizi logistici a favore degli enti del servizio sanitario regionale, ha chiesto alla stazione appaltante l’accesso alla documentazione dell’aggiudicataria del lotto n. 4 e della seconda classificata. La SUAR della Regione Liguria ha negato parzialmente l’accesso con una prima nota e ha confermato il diniego con una seconda nota, nella quale ha esplicitato le ragioni dell’oscuramento dell’offerta dell’aggiudicataria, fondate sulla natura riservata dichiarata dalla controinteressata.

Il Consorzio ha impugnato entrambi i provvedimenti chiedendo l’ostensione integrale dei documenti. L’aggiudicataria, costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’aggiudicazione e per difetto di interesse, sostenendo la sussistenza di un brevetto, di un marchio di impresa e di know how aziendale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’interesse della ricorrente è evidente, trattandosi della terza classificata e di un’istanza riferita alle offerte tecniche dell’aggiudicataria e della seconda classificata. Accertata la strumentalità dell’istanza rispetto alle esigenze difensive, il Tribunale non può valutare in quella sede la ricevibilità dell’eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione, richiamando Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 2021 e Cons. St., Ad. Plen., n. 12 del 2020.

Nel merito, il primo motivo è fondato. All’esito dell’esame della documentazione trasmessa in via riservata, il Collegio appura che le parti oscurate dell’offerta dell’aggiudicataria consistono in una generica descrizione del modello organizzativo e degli strumenti di comunicazione, senza alcuna informazione sulle caratteristiche tecniche del software o dell’infrastruttura che possa integrare un segreto tecnico o commerciale ai sensi dell’art. 98, d.lgs. n. 30/2005.

Il riferimento al tipo di appalto contenuto nel provvedimento non costituisce autonoma valutazione e non gravava sul ricorrente l’onere di contestarlo specificamente. In materia di accesso, il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la motivazione del diniego, con la conseguenza che la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento rende il profilo irrilevante.

Quanto all’offerta della seconda classificata, pressoché integralmente oscurata, il diniego non può avere ad oggetto l’intero documento ma solo le parti contenenti segreti. L’oscuramento integrale è di per sé illegittimo, perché contrasta con l’onere di specifica indicazione gravante sulla stazione appaltante, che comprende l’esatta individuazione delle parti riservate, onere non soddisfatto nel caso di specie (in termini, T.A.R. Valle d’Aosta, n. 34 del 2017).

La fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo. Il Collegio accerta l’illegittimità del diniego e condanna l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 117, co. 2 cod. proc. amm., a esibire integralmente le offerte tecniche entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della delicatezza delle valutazioni e delle opposizioni manifestate dalle controinteressate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *