Trasferimento d’autorità dei militari e sopravvenuto difetto di interesse per riesame (TAR Lombardia n. 1320 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice d’appello, riesamina la posizione del militare e ridetermina la sede di destinazione sostituisce la precedente determinazione e produce un nuovo assetto di interessi. Ne deriva che il ricorso proposto avverso l’originario provvedimento di trasferimento d’autorità, unitamente agli atti con esso funzionalmente collegati, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La nuova scelta organizzativa è autonomamente impugnabile innanzi al giudice amministrativo, ove ritenuta lesiva. La compensazione delle spese è giustificata dalla particolarità della vicenda e dall’esito in rito.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, comandava una Stazione sul territorio ove risiedeva con la famiglia. L’amministrazione avviava un procedimento di trasferimento, addebitando una situazione di incompatibilità ambientale e funzionale derivante da una relazione sentimentale con una donna del luogo e dall’abbandono, senza autorizzazione, dell’alloggio di servizio. All’esito del contraddittorio endoprocedimentale, veniva disposto il trasferimento d’autorità presso la segreteria dell’Ufficio Comando Provinciale, senza alloggio di servizio.

Il militare impugnava la determina deducendo violazione delle norme sul trasferimento dei pubblici dipendenti, eccesso di potere e difetto di istruttoria. La domanda cautelare era respinta in primo grado; il Consiglio di Stato, in appello, la riformava parzialmente, ritenendo motivato il trasferimento ma non la scelta della nuova sede, lesiva del principio di proporzionalità e del minimo mezzo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo l’ordinanza cautelare d’appello, l’amministrazione ha riesaminato la posizione del ricorrente e ha confermato il trasferimento, individuando però una sede più vicina. Il ricorrente ha insistito per l’annullamento dell’atto originario e degli atti connessi, contestando anche la nuova determinazione.

La questione giuridica attiene all’incidenza del riesame sulla permanenza dell’interesse a coltivare il ricorso. Il Tribunale osserva che la nuova determinazione contiene una rinnovata valutazione della posizione del militare rispetto alle esigenze dell’amministrazione, assunta a seguito del riesame disposto dal Consiglio di Stato, e si sostituisce alla precedente decisione, determinando un nuovo assetto di interessi.

Da ciò deriva che l’originario provvedimento, insieme agli atti con esso funzionalmente collegati, è ormai superato. Nessuna utilità concreta potrebbe ricavare il ricorrente da una pronuncia di merito. Il Collegio qualifica quindi il ricorso come improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Tribunale precisa il rimedio esperibile: ove il militare ritenga non satisfattiva o lesiva la scelta della nuova sede, dovrà contestare in giudizio il nuovo provvedimento che tale trasferimento dispone, censurandone i contenuti. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della particolarità della vicenda e dell’esito in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *