Breve termine per demolizione non lede il destinatario dell’ingiunzione (TAR Lombardia n. 2528 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il Comune fissa l’esecuzione della demolizione non lede il diritto del privato quando l’ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 gli aveva già assegnato il termine di novanta giorni per la rimozione delle opere abusive, rimasto inottemperato. La legittimità dell’ordinanza di demolizione non impugnata non è più contestabile, né può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione dell’atto esecutivo. La precarietà del manufatto che non richiede titolo edilizio non dipende dalla sua facile rimovibilità, ma dalla temporaneità della funzione in relazione a esigenze contingenti. Restano escluse dall’attività edilizia libera le opere che, per caratteristiche costruttive e dimensioni, non costituiscono meri ricoveri per animali domestici o da cortile e sono destinate a dare utilità prolungata nel tempo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui il Comune le aveva reso noto di avere incaricato una ditta di procedere alla rimozione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e al ripristino dello stato dei luoghi, con esecuzione fissata a cinque giorni dalla notifica. Il provvedimento richiamava la mancata ottemperanza a una precedente ingiunzione di demolizione.
La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e la contraddittorietà rispetto a una sentenza penale assolutoria passata in giudicato. Secondo la tesi difensiva, le poche opere residue sarebbero provvisorie e riconducibili all’edilizia libera in quanto ricoveri per animali di limitate dimensioni. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo centrale osservando che il breve lasso di tempo intercorso tra la comunicazione impugnata e la data prevista per la demolizione non lede alcun diritto della ricorrente. L’ingiunzione di demolizione, in conformità all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, le aveva infatti assegnato novanta giorni per provvedere alla rimozione, e a tale adempimento ella non aveva dato seguito, come accertato dall’amministrazione con verbale di sopralluogo.
Il Tribunale chiarisce poi l’asserita difformità tra i provvedimenti richiamati. Sulla base della nota depositata dal Comune in ottemperanza alla richiesta di chiarimenti, l’ordinanza di demolizione del 3.8.2020 coincide con quella indicata con diversa numerazione: la differente data e il diverso numero di protocollo costituiscono i soli estremi di pubblicazione all’Albo Pretorio. La censura sulla mancata comunicazione dell’atto presupposto resta quindi priva di fondamento.
Quanto alla dedotta modifica della situazione di fatto, il verbale di sopralluogo e la documentazione fotografica depositati in giudizio dal Comune provano la persistenza nell’area di manufatti in cui sono riposti automezzi e materiali. Tali risultanze contraddicono la tesi dell’avvenuta rimozione pressoché integrale e quella delle limitate dimensioni e della destinazione a ricovero per animali delle opere ancora presenti.
Il Collegio rileva inoltre che la legittimità dei manufatti oggetto dell’ordinanza non impugnata non può più essere contestata. In ogni caso, le opere non possono qualificarsi come meri ricoveri per animali domestici o da cortile, né rientrare nell’edilizia libera, per le loro caratteristiche costruttive e dimensioni.
Da ultimo, il Tribunale esclude la precarietà dei manufatti. Secondo giurisprudenza costante, richiamata nel testo (Cons. Stato sez. VII n. 7999 del 2023; Cons. Stato sez. IV n. 3029 del 2009), la temporaneità della funzione va valutata in relazione a esigenze di natura contingente e non alla facile rimovibilità dell’opera. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.