La parità di cifra individuale si risolve con l’ordine di lista (TAR Molise n. 367 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elezioni comunali, la cifra individuale di ciascun candidato a consigliere è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000. Qualora emerga un errore di sommatoria nelle operazioni di scrutinio, il giudice amministrativo corregge il risultato elettorale nella parte in cui l’attribuzione delle preferenze risulti viziata. Accertata la parità di cifra individuale tra due candidati, trova applicazione l’art. 73, comma 12, D.Lgs. n. 267/2000, che fa prevalere il candidato collocato in posizione anteriore nell’ordine di lista. Il candidato non eletto conserva un interesse qualificato a ottenere una migliore collocazione in graduatoria, anche quando il ricorso non possa modificare la proclamazione degli eletti.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al Consiglio comunale di Campobasso con la lista n. 1 alle elezioni del giugno 2024, risultava sesto classificato con 161 voti di preferenza, mentre al quinto classificato erano stati riconosciuti 163 voti. Il ricorrente impugnava la proclamazione degli eletti, deducendo l’erronea attribuzione delle preferenze e chiedendo la correzione del risultato mediante inversione delle rispettive posizioni di graduatoria, con conseguimento della posizione di primo dei non eletti.
A fondamento dell’impugnativa il ricorrente lamentava, da un lato, la mancata riportazione di tre preferenze in una sezione elettorale e, dall’altro, l’errata verbalizzazione del totale delle preferenze del controinteressato. Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Richiamando un proprio precedente (sentenza 26 ottobre 2023, n. 280), il Collegio osserva che il ricorso è sorretto da un interesse individuale meritevole di tutela anche quando non possa sfociare in una modifica della proclamazione degli eletti. La giurisprudenza amministrativa riconosce, infatti, un interesse qualificato del candidato non eletto a conseguire, mediante la rimozione dei vizi del procedimento, una collocazione migliore che gli consenta l’eventuale surrogazione in un posto vacante (richiamate T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 ottobre 2019, n. 1065, e 3 marzo 2012, n. 296; T.A.R. Puglia – Lecce, I, 29 luglio 2008, n. 2304; T.A.R. Veneto, I, 31 marzo 2003, n. 2178). La proclamazione degli eletti è inoltre il momento da cui decorre il termine decadenziale per tutti i ricorrenti (C.d.S., V, 1° giugno 2001, n. 2976; TAR Emilia Romagna – Parma, 6 ottobre 2009, n. 679).
Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato. La documentazione versata in atti, che rende superfluo ogni approfondimento istruttorio, dimostra che l’assegnazione al controinteressato di 163 preferenze, superiore alle 161 del ricorrente, è scaturita da un errore di sommatoria dei voti ottenuti nelle singole sezioni.
Il percorso argomentativo è analitico. Il prospetto riepilogativo dell’Ufficio Centrale riporta, per il primo gruppo di fascicoli, un totale parziale di 58 preferenze; il prospetto successivo indica un aggiornato di 138 preferenze, ma elenca nuove preferenze la cui sommatoria è pari a soli 78 voti, che uniti ai precedenti avrebbero portato a 136 e non a 138. Il terzo prospetto aggiunge 25 preferenze e assegna un totale finale di 163 voti, che include però due voti non conseguiti, dovendosi fermare a 161.
Il dato corretto, pari a 161 preferenze, coincideva esattamente con quello del ricorrente. I due candidati avevano quindi la stessa cifra individuale, secondo la nozione dell’art. 73, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000. Da qui la correttezza dell’assunto ricorsuale: stante la parità, si sarebbe dovuto applicare il comma 12 dello stesso art. 73, che in caso di parità di cifra individuale fa prevalere i candidati che precedono nell’ordine di lista. Poiché la documentazione attesta la posizione anteriore del ricorrente, questi doveva prevalere.
Il ricorso è quindi accolto, con correzione del risultato elettorale in parte qua e assorbimento della doglianza residua. Le spese del giudizio sono eccezionalmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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