Annullamento d ufficio oltre 18 mesi illegittimo anche per permessi legge 104 (TAR Molise n. 368 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio di provvedimenti autorizzatori e attributivi di vantaggi economici costituisce limite temporale preclusivo, superato il quale il ripristino della legalità non può più operare. Ove oggetto di autotutela sia un’autorizzazione di durata a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, l’amministrazione è tenuta a perimetrare l’effetto caducatorio al solo arco temporale dei diciotto mesi antecedenti al ritiro, non potendo travolgere i periodi già fruiti oltre tale soglia. La deroga del comma 2-bis presuppone false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci accertate con sentenza penale definitiva, e non può essere supplita dal diverso potere di accertamento della decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, ontologicamente distinto. Il provvedimento che colloca il dipendente in assenza ingiustificata è affetto da invalidità derivata solo viziante, nei limiti in cui recepisce i periodi non più annullabili.

Il Fatto

Il ricorrente, Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, aveva ottenuto nel 2016 il riconoscimento in capo al figlio della condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con ammissione ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza. All’esito della visita di revisione del 1° marzo 2018 la Commissione medica confermava l’invalidità del minore ma la ricondotta al comma 1 del medesimo art. 3, escludendo la gravità.

Nonostante la variazione, il dipendente continuava a presentare istanze di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e di permessi mensili, tutte autorizzate dal Questore. Nel 2020 la Ragioneria Territoriale dello Stato negava il visto, rilevando l’inidoneità del verbale ex art. 3, comma 1, e invitava a regolarizzare. Il Questore annullava d’ufficio i decreti di congedo e l’autorizzazione ai permessi e collocava il dipendente in assenza ingiustificata per 279 giorni, 21 giorni e 283 ore. Il ricorso gerarchico veniva rigettato dal Vice Prefetto Vicario; da qui il ricorso al TAR, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il testo dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 ratione temporis applicabile e ne individua gli elementi costitutivi: illegittimità del provvedimento, ragionevolezza del termine comunque non superiore a diciotto mesi, interesse pubblico al ritiro. La deroga del comma 2-bis resta confinata ai casi di falsità accertata con sentenza definitiva.

Sul punto il TAR aderisce all’insegnamento di Cons. Stato, sez. V, n. 3940 del 27 giugno 2018, secondo cui il limite dei diciotto mesi è espressione di una prevalutazione legale degli interessi in conflitto, superata la quale il ripristino della legalità è ritenuto soccombente rispetto alle aspettative private. Nella stessa linea cita C.G.A.R.S. n. 907 del 22 agosto 2019, che configura il tempo come limite normativo autonomo, indipendente dal peso degli interessi contrapposti.

Ne deriva l’illegittimità parziale dei decreti questorili. Quanto all’autorizzazione generale ai permessi, il Collegio ne sottolinea la natura di provvedimento di durata, con effetti periodici mensili: l’amministrazione non poteva annullarla integralmente, ma doveva circoscrivere il ritiro al periodo successivo ai diciotto mesi. Sono quindi travolti i decreti di congedo del 9 aprile 2018 e del 19 settembre 2018 e, per i permessi, il periodo dal 12 aprile 2018 al 14 giugno 2019.

Il TAR esclude poi l’operatività della deroga del comma 2-bis, non ravvisando alcuna falsità documentale accertata in sede penale, e distingue il diverso potere di decadenza dai benefici ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, che l’amministrazione non ha esercitato. Rigetta invece le censure su buona fede e legittimo affidamento per i periodi residui: l’azione di recupero dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. è doverosa e vincolata, come ribadito da TAR Lazio, sez. V, n. 6715 dell’8 aprile 2024 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 5315 del 27 ottobre 2014.

Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata è annullato per invalidità derivata solo viziante, non caducante, stante l’autonomia del potere datoriale ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 e art. 2104 cod. civ.. Analogo vizio parziale affligge il rigetto prefettizio, privo di argomentazione sulla parziale intempestività. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova del pregiudizio non patrimoniale e del nesso eziologico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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