Silenzio-inadempimento della P.A. e inammissibilità di atti soprassessori (TAR Campania n. 3086 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., presupposto della condanna è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia del giudice. L’atto soprassessorio non conclude il procedimento che l’amministrazione ha l’obbligo di definire e non integra il provvedimento terminativo richiesto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, con la conseguenza che l’interesse ad agire permane e il ricorso è ammissibile. Solo il provvedimento idoneo a concludere il procedimento rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice ordina di provvedere entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente, locataria di un immobile adibito a sala ricevimenti, presenta al Comune un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al mantenimento delle insegne di esercizio installate sulla facciata del proprio locale, corredata di elaborato grafico, relazione tecnica asseverata, documentazione fotografica, dichiarazione di idoneità statica e dichiarazione antimafia. L’istanza viene protocollata e da allora l’amministrazione non vi dà alcun riscontro, neppure in via istruttoria.
La società propone ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la ricorrente ha integrato la documentazione in atti, con deposito effettuato prima della camera di consiglio. Il thema decidendum è quindi la verifica dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il Tribunale richiama la funzione dell’azione avverso il silenzio: ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull’istanza del privato adottando una decisione espressa. Solo la determinazione idonea a concludere il procedimento vale a interrompere l’inerzia.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che presupposto della condanna è che perduri l’inerzia al momento della pronuncia e che non sia venuto meno l’interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore alla proposizione, o improcedibile per sopravvenuta carenza, se successivo. Permane invece l’inerzia colpevole, e con essa l’interesse ad agire, quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio.
L’atto soprassessorio, osserva la Corte, non costituisce il provvedimento terminativo che l’amministrazione ha l’obbligo di emanare, quale che ne sia il contenuto, ma un rinvio sine die della conclusione del procedimento, in violazione dell’obbligo di concluderlo entro il termine prefissato.
Accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso, assegnando, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il preposto alla Direzione dell’Area Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di Napoli. Le spese seguono la soccombenza e, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, la decisione, una volta passata in giudicato, è comunicata alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
Nota della Redazione
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