Sezioni riunite su partecipate pubbliche e partenariati PNRR con parere non ostativo (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 27 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Rientra nella competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo il parere ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo con cui un ente pubblico sottoposto a controllo partecipa alla costituzione di una società consortile a responsabilità limitata destinata a svolgere il ruolo di HUB di un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR, allorché l’iniziativa coinvolga una pluralità di soggetti pubblici distribuiti su più regioni. Il principio di diritto affermato dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 si applica in via analogica anche agli enti assoggettati alla legge n. 259/1958, in deroga al riparto ordinario, per l’esigenza di valutazione unitaria dell’operazione. Il controllo verifica la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La pronuncia assume forma di parere e, se negativo, non impedisce l’operazione, ma impone all’amministrazione motivazione analitica e pubblicazione.

Il Fatto

Il CNR ha trasmesso alla Sezione di controllo sugli Enti la delibera del proprio Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2024, con cui ha approvato la partecipazione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata destinata a operare come soggetto HUB del partenariato esteso nel settore delle attività spaziali. L’iniziativa si colloca nella Missione 4 del PNRR e ha ottenuto il finanziamento dell’ASI, con un contributo complessivo di 80 milioni.

Il Presidente della Sezione di controllo ha rimesso l’atto alle Sezioni riunite in sede di controllo, ravvisando elementi sostanzialmente analoghi a quelli esaminati con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. La questione attiene quindi alla competenza e, nel merito, alla conformità dell’operazione ai parametri del TUSP.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite affrontano anzitutto il profilo della competenza. L’ente è assoggettato al controllo ai sensi della legge n. 259/1958, ciò che comporterebbe l’applicazione del riparto ordinario dell’art. 5, comma 4, TUSP. La Corte ritiene tuttavia di richiamare il principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha attratto alla propria sfera le operazioni di partenariato esteso attuate secondo le linee guida del MUR nel quadro del PNRR, con costituzione di una società consortile da parte di più enti pubblici insistenti su diverse Sezioni regionali. Nel caso concreto le condizioni sono sostanzialmente integrate: la società assume il ruolo di HUB, referente unico del partenariato, e l’iniziativa deriva da un avviso ministeriale seguito da un bando unitario dell’ASI.

Il principio viene esteso in via analogica agli atti degli enti sottoposti alla legge n. 259/1958, ravvisandosi le medesime esigenze di valutazione unitaria, con richiamo alla deliberazione n. 44 del 2022. La Corte precisa che, benché l’area tematica trovi finanziamento in risorse proprie dell’ASI, alla stessa si applica il quadro regolamentare e procedurale delle altre aree finanziate con fondi PNRR.

Nel merito, la Corte ricostruisce i parametri del controllo: analitica motivazione sulla necessità della società per le finalità istituzionali, sulle ragioni e finalità della scelta anche sul piano della convenienza economica, sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e sull’assenza di contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato. Verifica inoltre il rispetto degli artt. 7 e 8 TUSP.

Sul piano tipologico, la società consortile rientra tra i modelli consentiti dall’art. 3 TUSP; le attività sono riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, con richiamo all’art. 4-bis TUSP in materia di attività di ricerca per gli interventi PNRR. Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Business plan quinquennale espone proiezioni di ricavi, costi e flussi di cassa, senza necessità di ulteriori apporti dei soci fino alla conclusione del programma. Sotto il profilo soggettivo, la quota del CNR è di 5.000 euro su un capitale di 165.000, con copertura attestata e parere favorevole del Collegio dei Revisori. La Corte ritiene sufficientemente sviluppati anche i profili di convenienza economica ed efficienza, e non ravvisa incompatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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