Controllo Corte dei conti su società consortili nei partenariati estesi PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 26 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti sono competenti a esaminare, in via accentrata, l’atto deliberativo con cui una università partecipa alla costituzione di una società consortile strumentale alla realizzazione di un partenariato esteso finanziato nel quadro del PNRR, allorché alla compagine partecipino soggetti pubblici insistenti su diverse regioni. Il controllo ex art. 5 TUSP verifica la conformità dell’atto ai parametri dei commi 1 e 2 e degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il parere favorevole non è vincolante: l’amministrazione può discostarsene con motivazione analitica e pubblicità sul sito istituzionale. La funzione di controllo anticipa lo scrutinio dei presupposti giuridici ed economici prima dell’attuazione mediante strumenti privatistici, in ragione delle conseguenze della nascita del nuovo soggetto societario.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Trento, con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del marzo 2024, approva l’adesione alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata “SPACE IT UP”, soggetto HUB di un partenariato esteso nel settore delle attività spaziali. L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’Avviso MUR per la creazione di partenariati estesi e del bando dell’Agenzia Spaziale Italiana, che ha ammesso a finanziamento il progetto per 80 milioni di euro, con una durata di trenta mesi.

La Sezione regionale di controllo per il Trentino – Alto Adige, sede di Trento, trasmette gli atti alle Sezioni riunite in sede di controllo, prospettando l’applicazione del principio di diritto già affermato in tema di partenariati estesi. La questione riguarda dunque la competenza e la conformità dell’atto deliberativo ai parametri dell’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite affermano in primo luogo la propria competenza, in deroga al riparto ordinario dell’art. 5, comma 4, TUSP, richiamando il principio di diritto della deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. L’operazione nasce da un avviso ministeriale attuativo di una misura del PNRR e coinvolge enti pubblici distribuiti su più regioni, con la conseguente esigenza di un esame accentrato e di unitarietà valutativa.

Nel merito, la Corte ricostruisce la funzione del controllo: sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima dell’attuazione, verificando l’analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità, sostenibilità finanziaria e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Sul piano dei vincoli tipologici, la società consortile rientra tra i modelli consentiti dall’art. 3 TUSP, e l’oggetto sociale è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a, TUSP, anche alla luce dell’art. 4-bis TUSP in materia di attività di ricerca nel quadro del PNRR.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ne valorizza la duplice accezione, oggettiva e soggettiva. Sotto il primo profilo, il Business plan allegato contiene proiezioni di ricavi, costi, flussi di cassa e situazione patrimoniale, con margine operativo e risultato di gestione previsti positivi; l’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non è ritenuta pregiudizievole in ragione della semplicità e della natura dell’attività. Sotto il profilo soggettivo, l’esiguità della quota di partecipazione dell’Ateneo, pari a 5.000 euro su un capitale di 165.000 euro, con copertura in apposito fondo, integra il requisito.

La Corte ritiene poi sufficientemente motivate la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, sottolineando come la forma consortile assicuri gestione versatile, autonomia patrimoniale perfetta e controllo dei vincoli di spesa; la scelta era peraltro prospettata dallo stesso avviso, ciò che esclude la necessità di raffronto con l’internalizzazione o l’affidamento a terzi. Infine, in ragione della prevalente attività di ricerca istituzionale e della natura di ente attuatore del partenariato, sono esclusi profili di incompatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Le Sezioni riunite non ravvisano pertanto elementi ostativi alla costituzione della società, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Ateneo e la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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