Trattenimento della corrispondenza del detenuto in regime differenziato (Cass. pen. Sez. I n. 40713 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento della corrispondenza del detenuto può essere disposto, ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., quando dall’esame del contenuto della missiva l’Autorità giudiziaria ravvisi un pericolo concreto per le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che già giustificano il visto di controllo. Nei confronti dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., tra il visto di controllo e il visto di censura sussiste un rapporto di specialità, con la conseguenza che la disciplina dell’art. 18-ter si applica solo agli aspetti non regolati dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e). La limitazione resta comunque subordinata a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non del Ministro, specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge, in coerenza con l’art. 15 Cost.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, giudicando a seguito di rinvio disposto per ragioni processuali dalla Corte di cassazione, ha rigettato il reclamo del detenuto avverso il provvedimento con cui la Corte di appello aveva disposto il trattenimento della missiva inviata alla figlia. Il Tribunale ha confermato la misura in ragione della caratura criminale del reclamante e del contenuto della lettera, con cui lo stesso aveva incaricato la figlia di richiedere denaro, prestazioni e beni a terzi a nome del Tribunale.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 18-ter, 41-bis e 69 Ord. pen. e degli artt. 2, 3 e 25 Cost. e degli artt. 3 e 6 CEDU, oltre al vizio di motivazione illogica e contraddittoria, e lamentando la mancata consegna almeno parziale della missiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 18-ter Ord. pen., che individua le limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i presupposti, i tempi e le autorità competenti. La limitazione più intensa consiste nell’inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo.

Poiché la norma non specifica le ragioni del trattenimento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, vista la connessione con il visto, il trattenimento è legittimo qualora dall’esame del contenuto emerga una situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti del visto stesso. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 51187 del 17.05.2018 e Sez. V n. 32452 del 22.02.2019.

La disciplina è derogata dall’art. 41-bis Ord. pen., che al comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità competenti in materia di giustizia. L’uso di un termine diverso rispetto all’art. 18-ter non ha impedito la sostanziale assimilazione dei due concetti, entrambi riferiti all’esame della missiva da parte dell’Autorità preposta. Da qui il rapporto di specialità: l’art. 18-ter si applica solo agli aspetti non disciplinati dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) (Sez. I n. 43313 del 2021).

La Corte richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2022, che ha chiarito come la libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale possa essere limitata, ai sensi dell’art. 15 Cost., solo con un provvedimento dell’Autorità giudiziaria — e non direttamente dal Ministro — specificamente motivato in ordine ai presupposti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 18-ter (richiamate Sez. V n. 32452 del 2019; Sez. I n. 51187 del 2018; Sez. I n. 43522 del 2014; Sez. I n. 48365 del 2012).

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato risulta rispettoso di tali principi: il Tribunale ha dato conto, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, delle ragioni del trattenimento, fondate sul contenuto della missiva (richiesta di denaro, prestazioni e beni a terzi) e sulla caratura criminale del ricorrente, ritenuta lesiva della sicurezza e dell’ordine pubblico. L’obbligo motivazionale risulta rispettato e le censure difensive, in gran parte rivalutative, non scalfiscono l’argomentare del Tribunale.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato quale parte della missiva avrebbe dovuto essere inoltrata. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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