Travisamento dello screenshot WhatsApp e data dell’ultimo accesso (Cass. pen. Sez. 4 n. 16335 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento che dispone una misura cautelare è viziata da travisamento della prova quando fonda il proprio assunto su una lettura erronea di un elemento di prova decisivo. Nella valutazione degli screenshot di una conversazione WhatsApp, la data e l’ora riportate in posizione centrale non rappresentano la data dei singoli messaggi, ma quella dell’ultimo accesso alla chat; fare affidamento su tale dato per collocare temporalmente la comunicazione integra un errore percettivo che inficia la legittimità del provvedimento.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in aggravamento, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente con la custodia cautelare in carcere, ritenendolo colpevole di essersi allontanato dal proprio domicilio nella serata del 12 luglio 2025.
A fondamento dell’aggravamento vi era la dichiarazione del titolare di una rivendita di tabacchi, secondo cui l’allontanamento sarebbe avvenuto per effettuare una ricarica di una carta postepay. Il Tribunale del riesame rigettava l’appello della difesa, che sosteneva come la ricarica fosse stata eseguita dal nipote del ricorrente per suo conto, rilevando che i messaggi telefonici prodotti sembravano riferirsi a una comunicazione del 27 luglio 2025 e non alla serata dell’evento. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando un travisamento della prova da parte del giudice del riesame. I giudici di legittimità hanno chiarito che il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata a una comunicazione del 27 luglio 2025 alle ore 11:22 era frutto di un errore percettivo, in quanto tale data indicata nell’alto a sinistra dello screenshot rappresentava la data dell’ultimo accesso alla chat WhatsApp, non quella dei messaggi in essa contenuti.
. Analizzati gli screenshot prodotti dalla difesa, è emerso che i messaggi tra il ricorrente e il nipote erano stati effettivamente scambiati il 12 luglio 2025 tra le ore 17:21 e le ore 19:56, circostanza che rendeva dirimente l’errore commesso dal Tribunale del riesame, il quale aveva fondato su tale dato la decisione di confermare l’aggravamento della misura.
La Corte ha pertanto ritenuto che il provvedimento impugnato si fondasse su un dato travisato e dirimente, che inficia la legittimità della decisione.
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Nota della Redazione
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