Ricorso per cassazione su misure cautelari reali solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 3 n. 11311 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. Con riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando la motivazione stessa sia radicalmente assente o di mera apparenza, tale da non consentire la comprensione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione. Non sono pertanto deducibili in sede di legittimità censure che involgono la valutazione di elementi di fatto, riservati alla fase di merito.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia proponeva appello avverso l’ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari non aveva convalidato il sequestro d’urgenza e rigettato la richiesta di sequestro preventivo nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele). Il Tribunale del riesame rigettava l’appello, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al contestato ruolo di amministratore di fatto della società e il periculum in mora. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il ricorso avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è esperibile solo per violazione di legge, dovendosi intendere, quanto alla motivazione, esclusivamente il caso in cui questa sia radicalmente assente o di mera apparenza, non consentendo la comprensione dell’iter logico-giuridico della decisione.
Con riguardo al primo motivo, relativo al fumus commissi delicti e al ruolo di amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata tutt’altro che assente o apparente. Il Tribunale aveva infatti concentrato la propria argomentazione su tale specifico profilo, ritenendo assorbente la mancanza di gravi indizi, sostenendo le proprie conclusioni con il richiamo analitico alle informazioni testimoniali acquisite. Gli elementi addotti dal ricorrente come non valutati (quali la presenza dell’indagato in sede durante l’accesso della Guardia di finanza o le emergenze di altro procedimento) sono stati considerati puro fatto, non valutabili in sede di legittimità, tanto più che l’ordinanza aveva comunque dato conto di tali emergenze, negando loro “adeguata e specifica capacità individualizzante”. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Quanto alla censura relativa al periculum in mora, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Il Tribunale aveva escluso condotte distrattive o un concreto pericolo di dispersione del patrimonio, con una valutazione di fatto non censurabile in cassazione. La residenza estera dell’indagato, valorizzata dal Procuratore, era stata correttamente considerata non significativa, essendo in atto dal 2012 e dovendosi presumere un legittimo trasferimento di interessi e consistenze patrimoniali nel Paese di residenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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