Partecipazione all’associazione per il narcotraffico e presunzioni cautelari (Cass. pen. Sez. III n. 41679 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, la condotta di partecipazione non richiede alcun atto di investitura formale, essendo sufficiente che il contributo dell’agente risulti funzionale all’esistenza stessa del sodalizio in un dato momento storico, mediante la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività apprezzabili come effettivo e operativo apporto alla costituzione e al rafforzamento dell’associazione. L’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto una serie non preventivamente determinata di delitti, nella permanenza del vincolo associativo e nell’esistenza di un’organizzazione idonea a realizzare il programma criminoso. Per i delitti richiamati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operano due presunzioni relative, concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura: il giudice deve solo dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, salvo che l’indagato abbia allegato elementi contrari, nel qual caso l’obbligo motivazionale diviene più pregnante.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 03/07/2025, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso il provvedimento con cui il GIP del medesimo Tribunale, in data 20/05/2025, aveva applicato la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e travisamento della prova; erronea qualificazione della condotta come concorso nel reato di coltivazione; omissione di motivazione su uno specifico motivo di gravame; vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e mancata valutazione delle misure non custodiali; motivazione seriale e stereotipata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari. Il ricorso è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, come ricordato dalle precedenti Sez. II n. 9212 del 2017 e Sez. VI n. 11194 del 2012.

Quanto alla gravità indiziaria, richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 1995, la Corte ribadisce che per gravi indizi di colpevolezza si intendono tutti gli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che non valgono a provare oltre ogni dubbio la responsabilità ma consentono di prevedere che, attraverso future acquisizioni, saranno idonei a dimostrarla. Nel caso concreto il Collegio cautelare ha esaminato un compendio probatorio complesso — intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, tabulati, analisi di telefoni sequestrati e sequestri di ingenti quantitativi di stupefacente — comprovante un sodalizio dedito alla produzione e al commercio di sostanze, con strutture, luoghi e mezzi destinati al fine comune.

La partecipazione del ricorrente è stata desunta dal rinvenimento di un telefono in uso presso il capannone della coltivazione, dalla partecipazione a una chat criptata relativa alla gestione della coltivazione e dal contenuto di intercettazioni e videoriprese. La Corte considera tale motivazione congrua e non manifestamente illogica, poiché la gestione dell’attività di coltivazione costituisce un contributo effettivo e operativo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione, secondo il principio delle Sez. III n. 22124 del 2015 e delle Sez. VI n. 34563 del 2019. Non coglie quindi nel segno la tesi difensiva del mero concorso di persone nel reato-fine, poiché difettano i caratteri dell’accordo a serie non determinata di delitti e della permanenza del vincolo associativo.

Sul versante cautelare, la Corte richiama la duplice presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., già scrutinata dalla Corte cost. n. 231 del 2011: il giudice deve dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione, con obbligo motivazionale più oneroso solo in presenza di allegazioni contrarie, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 16 del 1994. Il Tribunale ha evidenziato elementi confermativi specifici — carattere professionale della condotta, entità dell’impegno illecito, assenza di occupazione lecita — assolvendo adeguatamente all’obbligo motivazionale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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