Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento perequativo della legge di bilancio 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 72 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici più elevati disposta dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 non viola gli artt. 3, 36, 38 e 138 Cost. La perequazione costituisce strumento tecnico volto a garantire nel tempo l’adeguatezza del trattamento, ma non è assistito un diritto quesito alla integrale rivalutazione, spettando al legislatore determinarne le modalità nel bilanciamento con le esigenze di bilancio. Il raffreddamento perequativo, se graduale e proporzionato all’importo del trattamento e giustificato da finalità endo-previdenziali illustrate nella relazione tecnica, supera il vaglio di ragionevolezza. La mera reiterazione di interventi riduttivi non integra di per sé consumazione del potere legislativo, né contrasto con il giudicato costituzionale, dovendo il limite del triennio riferirsi a ciascun intervento e non al loro succedersi nel tempo.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico superiore a otto volte il minimo INPS, ha convenuto in giudizio l’Istituto previdenziale chiedendo il ripristino della perequazione sulla propria pensione per gli anni 2022, 2023 e 2024, con restituzione degli arretrati e interessi. La decurtazione derivava dall’applicazione della norma che ha rimodulato l’indicizzazione per il biennio 2023-2024, articolandola in sei fasce e riducendo progressivamente la quota per i trattamenti più elevati.
In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del comma 309 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost. L’INPS ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto della previa diffida, avendo la ricorrente indicato un comma diverso da quello effettivamente applicato, e nel merito ha chiesto la reiezione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Giudice ha ribadito che nei giudizi pensionistici non è possibile procedere mediante lo scambio di note difensive ex art. 127 ter c.p.c., né attraverso l’udienza da remoto ex art. 127 bis c.p.c. Tali norme non rientrano tra quelle del codice di rito applicabili in virtù dell’art. 7, comma 2, c.g.c., che richiama esclusivamente le disposizioni espressive di principi generali, e non sono state estese in via interpretativa.
È stata invece rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di previa diffida ex art. 153, lett. b), c.g.c.: l’erronea indicazione del comma costituisce mero errore materiale, che non ha inciso sulla comprensione dell’istanza amministrativa né sulla causa petendi della domanda giudiziale. Nel merito, il Giudice ha rilevato che l’INPS ha correttamente applicato il comma 309, come ammesso dalla stessa ricorrente, spostando l’analisi sull’eccezione di incostituzionalità.
La questione è stata ritenuta manifestamente infondata. Richiamando la sentenza n. 234 del 2020 della Corte costituzionale, il Giudice ha osservato che la perequazione è strumento di natura tecnica funzionale all’adeguatezza del trattamento, ma incontra il limite delle risorse disponibili e non configura un diritto quesito all’integrale rivalutazione, soprattutto per le pensioni elevate. La discrezionalità legislativa trova limite nella ragionevolezza, da verificare attraverso il dato quantitativo, il dato economico-finanziario, il limite temporale e la proporzionalità della misura.
Applicando tali parametri, il Giudice ha escluso la violazione dell’art. 138 Cost.: la norma non azzera ma limita la quota perequativa, incidendo solo sulle frazioni superiori a otto volte il minimo, con una limitazione graduale e proporzionata. La “mera reiterazione” di interventi riduttivi non integra consumazione del potere legislativo, e il limite del triennio va riferito a ciascun intervento finanziario e non al loro succedersi nel tempo. La norma opera solo per il biennio 2023-2024, senza retroagire al 2022.
Quanto agli artt. 3, 36 e 38 Cost., il Giudice ha escluso la natura tributaria del prelievo: dalla relazione tecnica emerge la finalità endo-previdenziale del risparmio, destinato a misure di accesso anticipato e di sostegno sociale. Il prelievo resta nel circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e trova giustificazione negli artt. 2 e 23 Cost., sottraendosi al principio di universalità dell’imposizione ex art. 53 Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127-bis c.p.c. – Udienza mediante collegamenti audiovisivi
- Art. 127-ter c.p.c. – Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza