Partecipazione a clan e trasferimento fraudolento: rigettati i ricorsi (Cass. pen. Sez. VI n. 30653 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione a un’associazione mafiosa può essere dimostrata mediante dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, pur riferendosi a episodi diversi, convergano in modo univoco sulla stabile messa a disposizione del sodalizio e sul ruolo, anche dirigenziale, dell’affiliato. Non è necessario che ciascun riscontro verta sulle medesime vicende narrate, essendo sufficiente la convergenza dimostrativa sull’intraneità. Il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e richiede la prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse dal soggetto che intende eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. La circostanza aggravante del possesso di armi ha natura oggettiva ed è configurabile a carico del partecipe consapevole della disponibilità delle armi da parte del clan.

Il Fatto

Due imputati propongono separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, giudicando in sede di rinvio e in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, li aveva condannati per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e, limitatamente a uno di essi, per il reato di cui all’art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991. In primo grado entrambi erano stati assolti per non aver commesso il fatto e, quanto a uno solo, per insussistenza del fatto.

Il primo ricorrente deduce quattro motivi, lamentando la mancanza di una motivazione rafforzata rispetto alle carenze probatorie della sentenza assolutoria e la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. Il secondo ricorrente censura, con un unico motivo, la ritenuta partecipazione al sodalizio, desunta da dichiarazioni che assume non convergenti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi che investono il medesimo capo della sentenza, perché entrambi contestano la ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso. Il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’audizione del collaboratore, superando tutti gli elementi di ragionevole dubbio posti a fondamento della pronuncia assolutoria, con motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità (richiamato Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari).

Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte territoriale ha valorizzato il ruolo dirigenziale, non esecutivo, dell’affiliato: la sua partecipazione a riunioni decisionali, la gestione di un ramo autonomo di attività e una cassa separata, oltre alle dichiarazioni di un capo clan sulle confidenze ricevute in carcere e all’agguato di cui fu vittima, coincidente con l’inizio di una faida. La Corte di legittimità respinge la tesi difensiva secondo cui ciascun riscontro dovrebbe vertere sulle medesime vicende, ritenendo non illogica la convergenza degli elementi sulla intraneità dell’imputato.

Per la posizione del secondo ricorrente, il collaboratore ha chiarito le proprie precedenti dichiarazioni, precisando che l’imputato faceva parte del clan e svolgeva mansioni esecutive — scorta, riscossione delle “settimane” dagli spacciatori e procacciamento di auto rubate —, con riscontro nelle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori e nel riconoscimento fotografico.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che il reato di trasferimento fraudolento di valori si perfeziona quando è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto, col dolo specifico di eludere le misure di prevenzione. Non basta la mera disponibilità del bene: occorre la prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse dal soggetto che intende eludere l’ablazione. Il delitto è configurabile anche prima dell’avvio del procedimento di prevenzione e non richiede che i beni siano di provenienza delittuosa. Quanto all’elemento psicologico, è sufficiente la consapevolezza della finalità elusiva in capo a uno dei concorrenti.

Infine, la Corte ritiene infondato il motivo sull’aggravante del possesso di armi, desumibile dalla motivazione sull’esistenza del sodalizio e dal sequestro del deposito di armi; la circostanza ha natura oggettiva e richiede solo la consapevolezza della disponibilità delle armi da parte della consorteria. Il motivo sulle attenuanti generiche è dichiarato inammissibile, trattandosi di censura di merito. I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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