Confisca per equivalente inapplicabile ai fatti anteriori all’art. 578-bis c.p.p (Cass. pen. Sez. 3 n. 1919 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a procurare, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata e pratica più vantaggiosa per l’impugnante. La disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile in relazione a fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. L’interpretazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. in senso conforme all’art. 7 CEDU e all’art. 1, Prot. 1 CEDU impone di escludere l’efficacia retroattiva “in malam partem” del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell’istituto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, legale rappresentante di una società di costruzioni, in ordine al reato di cui all’art. 5 del d.lgs. 74/2000 per l’anno di imposta 2009, essendo il reato estinto per prescrizione. Il giudice di secondo grado confermava nel resto la sentenza di primo grado che, oltre alla condanna, aveva disposto la confisca per equivalente fino al valore delle imposte evase. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo lamentava l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza e della sentenza di secondo grado; con il secondo censurava la mancata revoca della confisca in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha rilevato che l’impugnazione, per essere ammissibile, deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole per l’impugnante. Nel caso di specie, a fronte della già dichiarata prescrizione, il ricorrente nulla aveva dedotto circa l’eventuale interesse ad una pronuncia diversa dalla relativa declaratoria, né aveva rinunciato ad avvalersi della prescrizione. L’eventuale accoglimento del gravame sul punto non avrebbe pertanto prodotto alcun risultato concretamente favorevole all’imputato.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte d’appello, dichiarata la prescrizione, aveva confermato la statuizione di confisca per equivalente applicando, pur senza espresso richiamo, la previsione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge n. 3/2019. La Corte di cassazione ha però chiarito che, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4145 del 2022, la disposizione in questione ha natura anche sostanziale con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria ed è pertanto inapplicabile in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità al caso di specie dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 2024, secondo cui la confisca per equivalente, ove non ecceda il valore del vantaggio economico tratto dal reato, avrebbe natura ripristinatoria con conseguente possibilità di applicazione in caso di prescrizione per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen. La Corte ha ribadito, richiamando la pronuncia della Sezione 6 n. 25200 del 2025, che l’interpretazione della norma in senso conforme all’art. 7 CEDU impone di escludere l’efficacia retroattiva “in malam partem” del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato sulla funzione sanzionatoria dell’istituto. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, che ha eliminato, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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