Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 79 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza del giudizio, il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, riconosciuto dalla stessa parte ricorrente e confermato dalla resistente, determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione. Il giudice prende atto del mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite e non può che dichiarare la cessazione, essendo stata soddisfatta la pretesa. Ove le parti concordino sull’intervenuta ottemperanza e la soccombenza sia reciproca, la compensazione delle spese costituisce esito coerente con l’assenza di una parte effettivamente soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente cessato dal servizio al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico, calcolato con il sistema misto e in pagamento presso l’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La domanda si articolava su due profili: l’attribuzione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e l’applicazione dell’incremento figurativo del montante contributivo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, il c.d. moltiplicatore. Non avendo ricevuto riscontro alle istanze amministrative, il ricorrente ha adito la Corte dei conti. L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di avere già riliquidato il trattamento e riconosciuto il beneficio, con aggiornamento e accredito degli arretrati con la mensilità di gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il giudice di prime cure ha rilevato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. L’INPS ha infatti proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al riconoscimento del beneficio invocato, con corresponsione degli arretrati e aggiornamento della pensione.
La difesa del ricorrente ha depositato nota dichiarando di avere ricevuto quanto dovuto con il cedolino di gennaio 2026 e di allinearsi alle conclusioni della memoria avversaria, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche la difesa dell’Istituto ha confermato in udienza tale richiesta.
La Corte ha quindi preso atto della convergenza delle parti, rilevando che l’interesse alla pronuncia è venuto meno per effetto dell’integrale soddisfacimento della pretesa azionata. La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata come concordemente richiesto.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, coerentemente con la reciproca soccombenza rappresentata dalle parti e con l’intervenuta ottemperanza della resistente in corso di causa.
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Nota della Redazione
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