Partecipazione indiretta a società in house del servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 41 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione, anche indiretta, in una società in house affidataria del servizio idrico integrato non è soggetto all’onere di analitica motivazione di cui all’art. 5, comma 1, TUSP, perché avviene in conformità a espresse previsioni legislative. Quando l’ente di governo dell’ambito ha scelto l’affidamento diretto alla società interamente pubblica, al singolo comune non residua alcuna facoltà: la partecipazione alla compagine societaria del gestore è atto dovuto. Ne consegue il venir meno del presupposto del controllo preventivo e il non luogo a deliberare ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, restando fermi i poteri di verifica in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Il Fatto

Il comune capofila di un ambito territoriale ottimale trasmette alla Sezione regionale di controllo le deliberazioni dei consigli comunali relative all’ingresso della società partecipata a livello comunale nella società consortile affidataria del servizio idrico integrato. Tra queste rileva la deliberazione del consiglio comunale del comune interessato, che approva l’acquisto della partecipazione nella consortile per il tramite della propria società e demanda al sindaco ogni incombente.

Il comune rappresenta di essere socio dell’ente di governo dell’ambito, che ha individuato la gestione unica del servizio mediante affidamento diretto a società interamente pubblica a tipologia consortile. Nel territorio comunale opera una società già a partecipazione mista, della quale il socio privato ha ceduto consensualmente la propria quota. Il comune ritiene che l’operazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative e trasmette l’atto alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 legge n. 118/2022, che assegna alla Corte dei conti una peculiare attività di controllo preventivo sull’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni. Richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16 del 2022, che qualifica tale pronuncia come controllo tipizzato, e la successiva n. 43/SSRRCO/QMIG/2024, che ha ricostruito la ratio dell’inciso derogatorio del comma 1.

Il punto decisivo è la portata dell’eccezione per le operazioni compiute “in conformità a espresse previsioni legislative”. Secondo le Sezioni Riunite, il regime di esonero opera quando vi è un intervento diretto del legislatore che autorizza una specifica operazione societaria; non basta una previsione che attribuisca una mera facoltà settoriale. La Sezione distingue la fattispecie dei gruppi di azione locale, oggetto della pronuncia nomofilattica, dalla gestione del servizio idrico integrato.

Nel servizio idrico, l’art. 149-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 prevede espressamente la possibilità dell’affidamento diretto a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti della gestione in house, partecipate dagli enti locali dell’ambito. I comuni partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, al quale sono trasferite le competenze in materia di gestione della risorsa idrica. Una volta che l’ente di governo ha scelto il modello, al singolo comune non residua alcun potere di autodeterminazione.

La Sezione si confronta con gli orientamenti delle altre Sezioni regionali. Alcune negano l’ammissibilità soggettiva o riconducono la fattispecie all’eccezione, ammettendo la motivazione per relationem; altre la assoggettano all’onere di motivazione analitica. Il Collegio ritiene prevalente il primo indirizzo e valorizza il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale.

Da ciò deriva che la deliberazione del comune non rientra nel perimetro dell’art. 5, comma 3, TUSP, perché ricompresa nelle eccezioni del comma 1. La Sezione dichiara il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della pronuncia al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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