Serbatoi idrici e manutenzione straordinaria: illegittimo l’ordine di rimozione (C.G.A.R.S. n. 321 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione di preesistenti serbatoi idrici con serbatoi in P.V.C., in quanto mera rinnovazione di una parte dell’impianto idrico destinata a renderlo idoneo all’uso, integra manutenzione straordinaria e non risanamento conservativo, non comportando un insieme sistematico di opere né l’inserimento ex novo di elementi accessori e impianti. Ne consegue l’inapplicabilità della norma delle N.T.A. che impone l’eliminazione dei serbatoi in occasione degli interventi di risanamento conservativo e, quindi, l’illegittimità dell’ordine di rimozione. La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio con ragioni diverse da quelle concretamente addotte dall’amministrazione, pena l’inammissibilità del motivo che su tali ragioni si fondi. Il sindacato del giudice amministrativo non si estende all’accertamento della titolarità del diritto dominicale, riservato al giudice civile.

Il Fatto

Il ricorrente in primo grado impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune, previa dichiarazione di inefficacia di una CIL, aveva ingiunto il ripristino dei luoghi in relazione alla sostituzione di preesistenti serbatoi in eternit con quattro serbatoi idrici in P.V.C. installati sulla falda di copertura di un fabbricato condominiale sito nel centro storico.

Il TAR accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e dichiarando conseguentemente inapplicabile l’art. 24 delle N.T.A. del Piano particolareggiato. Il controinteressato proponeva appello, deducendo la carenza di disponibilità dell’area in capo al ricorrente e il contrasto dell’intervento con la disciplina del Piano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, rileva che il provvedimento impugnato non contiene alcun accertamento in ordine al diritto di proprietà dell’area: la locuzione richiamata dall’appellante attiene alla mera acquisizione del titolo di provenienza dell’unità immobiliare e alla avvenuta sostituzione dei serbatoi, non a profili dominicali. La stessa amministrazione, nella relazione resa in riscontro all’ordinanza istruttoria, aveva fondato l’ordine di rimozione esclusivamente sull’art. 24 delle N.T.A..

Il Collegio aggiunge che un simile accertamento esulava dalle attribuzioni del Comune, spettando al giudice civile, e che il ricorso proposto dall’appellante dinanzi al Tribunale era stato respinto con l’ordinanza del 24 settembre 2020, che aveva escluso qualsiasi pericolo per persone o cose correlato all’installazione dei serbatoi. Il motivo è dunque privo di pregio.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’appellante tenta di innovare la motivazione che, per ammissione della stessa amministrazione, ha supportato l’ordinanza, al fine di giustificarne la legittimità. Sotto questo profilo il motivo presenta profili di inammissibilità, perché fuoriesce dal perimetro della res controversa del giudizio di primo grado.

Nel merito, il motivo è infondato. Poiché è stata l’amministrazione a ricondurre la sostituzione dei serbatoi agli interventi di risanamento conservativo ai sensi dell’art. 13 delle N.T.A., il primo giudice ha correttamente censurato tale qualificazione, constatando che l’intervento non ha comportato alcun insieme sistematico di opere né forme di riordino o introduzione di nuovi servizi. Di qui la conseguente inapplicabilità dell’art. 24 delle N.T.A. e l’illegittimità dell’ordine di rimozione.

L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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