Estinzione IPAB e assorbimento del personale dopo la sentenza della Consulta (C.G.A.R.S. n. 323 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, l.r. Sicilia n. 22/1986 nella parte in cui prevede la devoluzione dei beni patrimoniali al comune con assorbimento del personale dipendente priva di base legale il decreto presidenziale di estinzione dell’IPAB, che diviene illegittimo per violazione di legge e non nullo. Il provvedimento che ha dato attuazione alla norma caducata è pertanto annullabile e legittimamente ritirato in autotutela dall’amministrazione emanante, non essendo ostativo il giudicato di reiezione formatosi sul ricorso del comune. La norma regionale non disciplinava una fattispecie estintiva automatica, ma un procedimento amministrativo, di talché nessun diritto acquisito al transito nei ruoli dell’ente locale sorgeva in capo ai lavoratori prima del perfezionamento dell’estinzione.

Il Fatto

Una dipendente di un’IPAB, assunta con concorso pubblico, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto presidenziale che aveva disposto l’estinzione dell’istituto e la devoluzione del patrimonio al comune, con assorbimento del personale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, rigetta il ricorso; nelle more la Corte costituzionale, con sentenza n. 135 del 2020, dichiara illegittimo l’art. 34, comma 2, l.r. n. 22/1986 nella parte relativa alla devoluzione dei beni e all’assorbimento del personale. Il Presidente della Regione annulla in autotutela il decreto di estinzione.

La lavoratrice impugna il provvedimento di autotutela davanti al TAR, che respinge le doglianze e dichiara improcedibile il ricorso del comune. Propone appello, deducendo l’automaticità degli effetti estintivi, l’intangibilità dei diritti maturati, il contrasto con il giudicato e la contraddittorietà del ritiro per non essere stato esteso a tutte le IPAB siciliane.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla lettera dell’art. 34 l.r. n. 22/1986, che non configurava un’estinzione ope legis. L’assessore regionale doveva avviare un procedimento per verificare la possibilità di fusione e solo in subordine era prevista l’estinzione con devoluzione dei beni e assorbimento del personale. Il diritto al transito nei ruoli comunali era dunque condizionato all’effettiva attuazione del procedimento.

La sentenza n. 135 del 2020 ha ritenuto la norma lesiva dell’autonomia finanziaria degli enti locali e dei vincoli in materia di assunzioni. In sua attuazione il Presidente della Regione ha ritirato in autotutela il decreto del 2016. Il Collegio conferma la legittimità del provvedimento richiamando la propria giurisprudenza (C.G.A.R.S. n. 921 del 2020): l’estinzione dell’IPAB non è scindibile dalla devoluzione patrimoniale, di cui costituisce momento strumentale, e il venir meno della seconda per effetto della pronuncia della Consulta travolge anche la prima.

Il vizio derivante dall’applicazione di una norma incostituzionale rientra nella violazione di legge e non nei casi tassativi di nullità ex art. 21-septies legge n. 241/1990. Il giudicato di reiezione ottenuto dal comune non impediva la rimozione in autotutela, sopravvenuta la pronuncia della Corte. L’interesse pubblico è stato individuato nella salvaguardia dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale.

Quanto agli altri motivi, il Collegio esclude che l’assorbimento dei lavoratori costituisca soluzione compatibile con la pronuncia costituzionale, che ha affermato il principio per cui nessuna devoluzione di personale può essere imposta agli enti locali. La censura di contraddittorietà per il ritiro riferito solo ad alcune IPAB è priva di pregio, non avendo l’appellante provato l’analogia delle situazioni. Il motivo sull’omessa notifica ai controinteressati è respinto: il decreto non recava nominativi e i lavoratori non erano agevolmente individuabili, difettando il requisito formale del controinteressato. L’appello è respinto e le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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