Improcedibile il ricorso sul silenzio se il Comune adotta il provvedimento espresso (TAR Lombardia n. 3138 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 117 cod. proc. amm., l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità del ricorso. Rileva, a tal fine, l’effetto tipico dell’atto intervenuto, che può assorbire le pretese di contenuto più limitato prospettate dall’istante. Non integra la perdurante inerzia la mancata effettuazione di specifici accertamenti istruttori, giacché oggetto del giudizio è l’inerzia provvedimentale e non lo svolgimento dell’attività istruttoria, restando l’amministrazione titolare di un potere discrezionale non vincolato nel senso preteso dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’abitazione posta a poca distanza da un parco pubblico comunale, denunciava con un primo esposto del 15 aprile 2025 le immissioni acustiche provenienti da un esercizio commerciale di somministrazione e intrattenimento musicale insediatovi in forza di concessione pluriennale di area pubblica. Chiedeva al Comune di adottare un’ordinanza ai sensi dell’art. 9 legge n. 447/1995, idonea ad abbattere le emissioni sonore, e di revocare la concessione. Un secondo esposto del 6 giugno 2025 reiterava le doglianze e sollecitava anche l’accertamento di un asserito abuso edilizio.
Non ricevendo risposta, il ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del Comune a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione rappresentava di avere svolto sopralluoghi, contestato violazioni della concessione e, infine, adottato in data 28 agosto 2025 il provvedimento di decadenza della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di improcedibilità formulata dal Comune. Il giudizio sul silenzio presuppone la perdurante inerzia dell’amministrazione: quando sopravviene un provvedimento espresso, l’interesse originario alla pronuncia viene meno. Nel caso di specie tale inerzia non è ravvisabile, poiché il Comune ha posto in essere una sequenza procedimentale che, dagli esposti, è approdata a sopralluoghi, contestazioni e atti di diffida con preavviso di decadenza.
Il passaggio centrale riguarda l’effetto tipico dell’atto sopravvenuto. Il provvedimento di decadenza della concessione preclude in radice lo svolgimento di qualunque attività dell’esercizio commerciale e risponde, nell’ottica sostanziale, a una richiesta avanzata dal ricorrente stesso, che aveva domandato la revoca del titolo. Irrilevante, secondo il Tribunale, la diversa qualificazione formale dell’atto: ciò che conta è che l’amministrazione ha rimosso il titolo sul quale si fondava l’attività dalla quale, per tesi del ricorrente, derivavano le immissioni intollerabili.
La Corte sottolinea che l’effetto del provvedimento adottato assorbe quello che sarebbe derivato da un atto centrato sul solo abbattimento delle emissioni sonore, dal momento che la decadenza preclude comunque ogni attività. Neppure rileva, ai fini del giudizio sull’inerzia, la dedotta prosecuzione dell’attività in violazione della decadenza: il Comune ha adottato un provvedimento espresso e ha documentato di avere intimato al titolare di interrompere ogni attività, provvedendo materialmente alla chiusura della derivazione dell’acqua potabile.
Il Tribunale respinge poi la tesi della permanente inerzia legata alla mancata verifica con ARPA in materia di inquinamento acustico. Il giudizio avverso il silenzio ha ad oggetto l’inerzia provvedimentale e non l’accertamento di una determinata attività istruttoria, né può essere attivato per tutelare situazioni di diritto soggettivo estranee all’esercizio di poteri autoritativi. Il potere esercitato dal Comune, discrezionale, non era vincolato nel senso preteso dal ricorrente: l’amministrazione ha inciso in modo radicale sull’attività di somministrazione e ha così risposto alle esigenze palesate. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della situazione fattuale.
Nota della Redazione
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