Responsabilità contabile Covid: dolo necessario e insussistenza nella fornitura di DPI (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 123 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove le condotte siano poste in essere in vigenza della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 122, comma 8, d.l. n. 18/2020, l’unico elemento soggettivo configurabile è il dolo, da accertarsi secondo la nozione penalistica richiamata dall’art. 21 d.l. n. 76/2020. La mancata adozione di cautele, la carenza di lucidità decisionale e la negligenza gestionale del direttore generale e del direttore amministrativo integrano al più una condotta colposa, inidonea a fondare la condanna. Il dolo è ravvisabile, nella forma eventuale, quando il soggetto accetti la concreta significativa possibilità dell’evento dannoso, come nella reiterazione di test già conclusisi con esito sfavorevole. L’assenteismo è autonomamente perseguibile e non richiede l’accertamento penale, essendo sufficiente l’allontanamento dal servizio con omissione della timbratura.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio tre convenuti — il direttore generale e il direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nonché un sostituto direttore medico — per tre distinte poste di danno erariale. La prima, di oltre 6,7 milioni di euro, riguardava la fornitura di DPI acquistati dalla società fornitrice nel marzo-aprile 2020, nel pieno dell’emergenza pandemica, e i connessi costi di trasporto aereo dalla Cina. La seconda, di poco superiore a 31.000 euro, concerneva le spese per test di laboratorio su materiali ritenuti inutili. La terza, infine, riguardava retribuzioni indebitamente percepite per lavoro non reso e il correlato danno all’immagine.
I convenuti si sono costituiti eccependo la nullità dell’atto di citazione per mancata considerazione delle controdeduzioni e la sospensione per litispendenza, contestando nel merito l’impostazione accusatoria e la configurabilità del dolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di rito. Quanto alla nullità, le difformità tra invito a dedurre e citazione attengono al solo elemento quantitativo, restando immutato il nucleo della contestazione. Quanto alla sospensione, difetta il rapporto di pregiudizialità tecnica, residuando al più l’esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie in sede esecutiva. Irrilevante la sentenza di non luogo a procedere, poiché nel rito contabile opera il criterio del più probabile che non e non quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Sul merito, la Corte ha ricordato che i due pagamenti sono avvenuti in vigenza della limitazione di responsabilità dell’art. 122, comma 8, d.l. n. 18/2020, con la conseguenza che è configurabile il solo dolo, da intendersi in senso penalistico per l’esplicito richiamo dell’art. 21 d.l. n. 76/2020. Il Collegio ha escluso che emerga alcun vantaggio o lucro personale dei vertici aziendali. Ciò che emerge è una carenza di lucidità decisionale e gestionale, che rimanda a una condotta colposa, inidonea a integrare l’elemento intenzionale. La prima domanda è stata dunque rigettata per assorbente insussistenza del dolo.
Quanto alla seconda posta, la Corte ha distinto le spese per i test: quelli commissionati a un ente sono infondati, trattandosi di esami su materiali non ancora sottoposti a verifica materiale. Diversamente, per i nuovi test commissionati al medesimo ente che aveva già espresso giudizio di inidoneità, il dolo è ravvisabile nella forma eventuale, avendo il direttore generale accettato la concreta possibilità dell’evento dannoso. Per il medico, la sussistenza del dolo vale a fortiori, emergendo un intento manipolatorio dalla documentazione.
Infine, sull’assenteismo, la Corte ha disatteso l’eccezione di credito orario, non praticabile il meccanismo compensatorio poiché il rispetto dell’orario costituisce elemento essenziale del sinallagma. Irrilevante la mancanza di alterazione del sistema di rilevamento, essendo sufficiente l’allontanamento con omissione della timbratura. Accertato il danno patrimoniale, la Corte ha riconosciuto anche il danno all’immagine, liquidato equitativamente.
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Nota della Redazione
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