Rapporto di servizio e giudicato penale nella responsabilità contabile del maneggiatore di carte carburanti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 280 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’attribuzione del medesimo all’imputato, ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen.. I fatti materiali coperti dal giudicato non possono essere rimessi in discussione nella sede risarcitoria davanti al giudice contabile. Ai fini della responsabilità amministrativa il rapporto di servizio non coincide con il rapporto di impiego e ricomprende ogni relazione funzionale tra il soggetto e l’ente pubblico, a qualsiasi titolo instaurata. Rientra in tale nozione, in senso lato, anche il soggetto che di fatto abbia il maneggio di denaro o di valori pubblici, come l’affidatario di una carta carburanti intestata all’ente.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana un soggetto addetto al servizio di autista presso un Comune, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale. Secondo la prospettazione, nel periodo tra settembre 2011 e marzo 2012 il convenuto aveva utilizzato due carte carburanti intestate all’ente — una in proprio possesso e una sottratta a un collega — per rifornire il proprio mezzo e riempire taniche portatili, con danno quantificato in euro 7.288,85.
Il convenuto eccepiva di non rivestire la qualità di pubblico impiegato, essendo assegnato all’ente in attività socialmente utili, e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, nel quale il Comune si era costituito parte civile. Il giudizio veniva sospeso con ordinanza n. 129 del 22 luglio 2014. Definito il processo penale con sentenza divenuta irrevocabile il 7 aprile 2023, la Procura riassumeva tempestivamente il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività della riassunzione, sollevata in relazione alla cessazione della causa di sospensione. Dalla documentazione in atti risulta che la conoscenza della sentenza penale è avvenuta il 12 dicembre 2023, talché la riassunzione deve ritenersi tempestiva, essendo intervenuta entro il termine di tre mesi. La Corte richiama le norme transitorie del codice di giustizia contabile, che per i giudizi pendenti richiamano le previgenti disposizioni, come interpretate dalle SS.RR. n. 31/2018/QM del 12 dicembre 2018.
Nel merito, il Collegio ritiene sussistenti i fatti storici esposti dal requirente. La sentenza penale irrevocabile ha accertato che il convenuto, all’epoca dipendente del Comune, si era reso responsabile dell’illecito utilizzo delle due carte carburanti. Ai sensi dell’art. 651 cod. proc. pen., l’efficacia di giudicato copre l’accertamento del fatto e della sua illiceità penale, con la conseguenza che i fatti materiali non possono essere rimessi in discussione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo nella massima intensità: il convenuto ha agito con cosciente e deliberata volontà di violare gli obblighi di servizio, manifestando la volontà di conseguire un illecito guadagno personale. Anche a prescindere dall’efficacia del giudicato penale, il compendio probatorio — sommarie informazioni testimoniali, riprese video, estratti conto delle carte — documenta in modo inequivocabile le condotte contestate, senza che il convenuto abbia opposto una ricostruzione alternativa credibile.
Le difese del convenuto si concentrano sulla contestazione del rapporto di servizio. L’eccezione è infondata. Per consolidata giurisprudenza rientra in tale nozione qualsiasi relazione tra il soggetto e l’ente che, a qualsiasi titolo, abbia impedito il perseguimento del fine pubblico. Il presupposto della responsabilità amministrativa è configurabile anche in presenza di un rapporto di servizio in senso lato (cfr. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014), più ampio del tradizionale rapporto di impiego. Con riferimento agli agenti contabili degli enti locali, cui è accostabile il soggetto incaricato di utilizzare una carta carburanti, la Suprema Corte ha ribadito (n. 14029/2001) che il maneggio di pubblico denaro prescinde dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto lo detiene.
Affermata la giurisdizione e la responsabilità, la Corte condanna il convenuto al pagamento di euro 7.288,85 in favore del Comune, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali, e alla rifusione delle spese in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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