Partecipate pubbliche: motivazione carente integrabile eccezionalmente per società consortile PNRR (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 31 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi di costituzione di società pubbliche ex art. 5 TUSP devono recare una motivazione analitica e autosufficiente in ordine a tutti i parametri di legge. Tuttavia, qualora l’atto sia particolarmente scarno, le lacune motivazionali possono essere colmate in via del tutto eccezionale attingendo alla documentazione degli altri soci pubblici aderenti alla medesima iniziativa, in ragione dell’unitarietà dell’operazione sottoposta a controllo. Il Formulario AGCM, compilato per esigenze istruttorie dell’Autorità, non ha valenza sostitutiva o integrativa dell’obbligo di motivazione ex art. 5 TUSP. Reintegra l’operazione l’analogico principio di diritto che accentra alle Sezioni riunite il controllo delle operazioni di partenariato esteso PNRR, anche quando l’atto provenga da un ente.
Il Fatto
Con decreto d’urgenza del 16 aprile 2024, il Presidente dell’INAF approvava l’adesione dell’ente alla costituzione della SPACE IT UP S.c.a.r.l., società consortile chiamata a svolgere il ruolo di HUB del partenariato esteso “SPACE IT UP”, finanziato dall’ASI per 80 milioni nel quadro dell’Avviso MUR attuativo della Missione 4 del PNRR. L’atto, insieme alla documentazione di corredo, era trasmesso alle Sezioni riunite in sede di controllo in data 17 aprile 2024.
L’operazione coinvolgeva numerosi soci pubblici e privati, distribuiti su più regioni. Da qui la necessità di un esame accentrato, in applicazione del principio di diritto statuito dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha attratta alla competenza delle Sezioni riunite il controllo delle operazioni di partenariato esteso PNRR.
La Motivazione della Corte
Sul piano della competenza, le Sezioni riunite rilevano che il principio nomofilattico è analogicamente applicabile anche agli atti degli enti sottoposti al controllo ex legge n. 259/1958, quando presentino le medesime esigenze di valutazione unitaria dell’iniziativa societaria.
Nel merito, la Corte passa in rassegna i parametri dell’art. 5 TUSP. L’atto risulta conforme alle regole di competenza e reca l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, lo statuto e il patto parasociale; il ricorso al decreto presidenziale d’urgenza è giustificato dall’in corso rinnovo del Consiglio di amministrazione, con ratifica demandata al primo collegio utile.
Sul piano finalistico, la società consortile rientra nei tipi consentiti dall’art. 3 TUSP. Quanto all’art. 4 TUSP, la scelta del modello societario è suffragata dall’espressa previsione dell’Avviso MUR n. 341/2022, che richiede un soggetto con personalità giuridica autonoma; le attività di ricerca svolte rientrano tra quelle perseguibili ai sensi dell’art. 4-bis TUSP, introdotto dal d.l. n. 152/2021.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte distingue profilo oggettivo e soggettivo. Il Business Plan quinquennale assicura equilibrio economico-finanziario, con margini previsti positivi e flussi di cassa netti crescenti; l’apporto dell’INAF, pari a 5.000 euro su un capitale di 165.000, è di importo esiguo e trova copertura di bilancio. L’assenza di indicatori di bilancio e di analisi di sensitività non pregiudica la comprensione dell’andamento atteso, stante la struttura semplice del documento.
Sulla convenienza economica e sui principi di efficienza, efficacia ed economicità l’atto è invece carente. La Corte ritiene però di poter attingere, anche qui per via documentale esterna, alle argomentazioni del soggetto promotore: la forma consortile consente gestione versatile e autonomia patrimoniale perfetta, e l’Avviso stesso prospettava la costituzione di un autonomo soggetto di diritto, escludendo la necessità di raffronto con l’internalizzazione. Quanto agli aiuti di Stato, l’attività di ricerca istituzionale esclude profili di incompatibilità con la disciplina europea.
Nonostante le lacune motivazionali riscontrate, la Corte non ravvisa elementi ostativi alla costituzione della società e dispone la trasmissione del parere all’INAF, con pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.
Nota della Redazione
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