Ricorso parti civili inammissibile se questione non devoluta in appello (Cass. pen. Sez. II n. 37707 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le parti civili che hanno omesso di devolvere al giudice dell’appello la questione relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante, già esclusa dal giudice di prime cure, non possono introdurla per la prima volta in sede di legittimità, poiché si determina una interruzione della catena devolutiva incompatibile con il principio devolutivo. Sussiste, in astratto, l’interesse della parte civile a impugnare i punti concernenti le circostanze aggravanti o attenuanti che incidono sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Tuttavia, la statuizione sulla provvisionale, in quanto di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

Il Fatto

La Corte di assise di appello di Bari, con sentenza del 13/03/2024, confermava la decisione di primo grado che aveva condannato diversi imputati, riconoscendo ad alcuni le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, da un lato, le parti civili e, dall’altro, due imputati.

Le parti civili contestavano la mancata quantificazione del danno, l’esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti e il rapporto di parentela rilevante ai fini risarcitori. Gli imputati censuravano il diniego delle attenuanti nella massima estensione, la mancata applicazione dell’attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, il trattamento sanzionatorio e la statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili. Il primo motivo è aspecifico e reiterativo di doglianze già prospettate in appello, risolvendosi in una richiesta di diversa lettura delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il controllo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. resta circoscritto alla verifica della struttura logica del provvedimento, non alla rivalutazione del compendio probatorio.

Quanto alla provvisionale, il Collegio ribadisce che si tratta di decisione discrezionale e delibativa, insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dalla liquidazione dell’integrale risarcimento, e dunque non impugnabile.

Il secondo motivo coglie il tema dell’interesse della parte civile a impugnare i punti sulle circostanze incidenti sul danno. La Corte ammette tale interesse in astratto, ma rileva che l’appello era stato affidato a un unico motivo incentrato sull’omessa liquidazione del danno e sull’entità della provvisionale, senza alcun riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi. Il tema, introdotto solo in cassazione, determina una inammissibile interruzione della catena devolutiva.

Il ricorso di un imputato è inammissibile: la riduzione delle attenuanti generiche è espressione di discrezionalità e non impone la confutazione analitica di ogni elemento favorevole, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza. Il ricorso dell’altro imputato è fondato solo in parte: manifestamente infondate le censure sulla motivazione e sulla dosimetria; inammissibile la contestazione sulla continuazione, ormai cristallizzata a seguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Coglie invece nel segno la censura sulla condanna alla rifusione delle spese, poiché le parti civili si erano costituite per un reato rispetto al quale l’imputato è estraneo e la persona offesa del reato di estorsione non si è costituita. La statuizione sulle spese è revocata. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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