Rescissione del giudicato esperibile solo dal giudicato in assenza (Cass. pen. Sez. II n. 40434 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, l’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. può essere proposta unicamente dal soggetto che sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti di legge, e tale status non è configurabile nel giudizio di legittimità. È pertanto inammissibile la richiesta di rescissione volta a far valere l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di cassazione, profilo deducibile semmai come errore di fatto con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere pronunciata de plano, atteso il rinvio dell’art. 629-bis cod. proc. pen. all’art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere senza formalità di procedura ogniqualvolta non occorrano valutazioni di merito. Parimenti de plano va dichiarata l’inammissibilità del ricorso straordinario, non essendo necessaria la fissazione dell’udienza camerale.
Il Fatto
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello aveva condannato l’imputato applicando la pena concordata dalle parti. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale sentenza era stato dichiarato inammissibile con ordinanza, emessa con procedura de plano.
Successivamente l’imputato ha avanzato istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. davanti alla Corte di appello, sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del ricorso per cassazione. La Corte di appello ha rigettato l’istanza, escludendo che ricorressero i presupposti della rescissione e indicando nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. il rimedio esperibile. Avverso il rigetto l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile con procedura de plano, perché manifestamente infondato. Richiama il principio per cui la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di rescissione può essere pronunciata senza formalità di procedura: l’art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all’art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere de plano su ogni causa di inammissibilità dell’atto introduttivo. L’instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo quando occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta.
Nel merito, la Corte ribadisce che la rescissione del giudicato presuppone che il soggetto sia stato giudicato in assenza in mancanza dei presupposti di legge. Tale status non è configurabile nel giudizio di cassazione. La Corte di appello ha quindi correttamente escluso la percorribilità del rimedio.
Quanto al profilo dell’omessa notificazione dell’avviso di udienza, la Corte conferma l’orientamento secondo cui esso può integrare un errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. È deducibile con tale rimedio l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’imputato, come affermato da Sez. II n. 24809 del 24.07.2020.
Anche il ricorso, ove qualificato come straordinario, è manifestamente infondato. La sentenza di appello era stata impugnata con ricorso trattato con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che consente la trattazione senza formalità, tra l’altro, contro la sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., come appunto la sentenza emessa nei confronti del ricorrente. Non essendovi necessità di fissare alcuna udienza, il difensore non aveva diritto ad alcun avviso, neppure quello dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., che riguarda i soli ricorsi inammissibili diversi da quelli elencati al comma 5-bis. Non vi è stata dunque alcuna omessa notificazione né alcun errore di fatto.
La Corte richiama infine Sez. V, Ordinanza n. 14380 del 01.02.2024, secondo cui l’inammissibilità del ricorso straordinario va dichiarata con procedura de plano, e afferma che l’espressione “anche di ufficio” dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. indica che, fuori dei casi previsti, non è necessario fissare l’udienza camerale. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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